Nel 2004 un minore veniva sottoposto alla vaccinazione trivalente MPR (contro morbillo, parotite e rosolia) presso la competente Ausl, e nello stesso giorno insorgevano sintomi preoccupanti, quali diarrea e nervosismo; successivamente lo stesso minore manifestava segni di un grave disagio psico- fisico, e nel 2007 veniva riconosciuta invalidità totale e permanente del 100%. Nel 2008 i genitori presentavano domanda al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992 a favore dei soggetti danneggiati per complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, ma la commissione medica ospedaliera respingeva la domanda poiché la vaccinazione trivalente MPR non risultava essere obbligatoria per legge. I genitori, quindi, si rivolgevano al tribunale di Rimini il quale, riformando la decisione della commissione, condannava il ministero della Salute al pagamento, a favore del minore, dell’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 la quale, appunto, prevede la erogazione di un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusione; la sentenza, pronunciata e pubblicata in data 15.3.2012, presenta almeno tre aspetti meritevoli di essere esaminati. Applicabilità della legge 210/1992 anche in ipotesi di vaccinazioni non obbligatorie La sentenza sancisce chiaramente che la riconducibilità della invalidità permanente ad una vaccinazione non obbligatoria, come quella trivalente MPR, non è ostativa al fine del riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge citata. La Corte Costituzionale, infatti, con le sentenze n. 27/98 e 423/00, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2 e 32 della Carta Costituzionale, dell’art. 1, comma 1, della legge 210/1992, nella parte in cui non prevedeva l’erogazione dell’indennizzo a favore di persone sottoposte a vaccinazioni non obbligatorie a seguito di campagne promosse dall’autorità sanitaria per la diffusione di tali vaccinazioni. Le vaccinazioni non obbligatorie, come quella trivalente MPR, sono state fortemente incentivate dalla Stato con campagne pubblicitarie ed informative, anche se non sono state imposte come obbligatorie; la Corte Costituzionale ha ritenuto non lecito, ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere, da un lato, al singolo cittadino di esporre la propria salute per un interesse collettivo senza che, da altro lato, la collettività stessa non sia disposta a condividere (con la modalità dell’indennizzo) le eventuali e possibili conseguenze negative. Di conseguenza, ai fi ni della erogazione dell’indennizzo previsto dalla legge, non vi è alcuna differenza tra l’ipotesi in cui il trattamento sanitario è imposto dalla legge ed è, quindi, obbligatorio, e quella in cui il trattamento sanitario non è obbligatorio, ma solo promosso dalla autorità sanitaria, al fine di diffonderlo tra la popolazione; in altri termini l’indennizzo è dovuto a prescindere se la vaccinazione sia obbligatoria ovvero non sia obbligatoria (come la vaccinazione trivalente MPR nel caso in questione). Riconducibilità della patologia di autismo alla somministrazione del vaccino trivalente MPR L’altro aspetto rilevante della sentenza, di natura sostanzialmente tecnico-medica, riguarda la riconducibilità della patologia di autismo alla somministrazione del vaccino trivalente MPR. A seguito di una consulenza tecnica d’ufficio il giudice ha ritenuto come la patologia
di “disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio” fosse riconducibile alla somministrazione del vaccino al piccolo, avvenuto presso la competente Ausl nel 2004. La consulenza tecnica, quindi, confermando il collegamento tra la inoculazione del vaccino trivalente MPR e l’insorgenza della patologia di autismo, ha permesso al
giudice di accogliere il ricorso dei genitori e concedere l’indennizzo mensile al minore affetto dalla patologia invalidante. Termine entro il quale presentare la domanda per ottenere l’indennizzo
La sentenza, infi ne, contiene una ulteriore osservazione circa il termine entro il quale
presentare la domanda per ottenere l’indennizzo, specificando quale sia il dies a quo. L’art. 3 della legge 210/1992 stabilisce che il termine di tre anni per i danni derivanti dalle vaccinazioni (che sale a dieci anni se i danni derivano da emotrasfusioni) decorre dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno; la sentenza del giudice del Lavoro ha sancito che detto termine inizia a decorrere non dalla semplice conoscenza della diagnosi della patologia, ovvero dal momento
in cui si ha il mero sospetto della produzione della patologia a causa della somministrazione del vaccino, ma detto termine decorre dal momento in cui si ha la consapevolezza della correlazione eziologica, vale a dire del rapporto causa/effetto, tra la vaccinazione e il danno irreversibile. Nel caso di specie il termine era ampiamente rispettato, in quanto nel 2008 il medico specialista consultato dai genitori attestava la riconducibilità della patologia alla vaccinazione eseguita, e nel medesimo anno i genitori avevano provveduto a formulare la richiesta di indennizzo ex lege 210/1992, rigettata dalla commissione medica ospedaliera, ma successivamente concessa dalla sentenza del tribunale ordinario; tale autorità giudiziaria, con la sentenza del 15.3.2012, ha enunciato tre principi applicabili in tutte le ipotesi di richiesta di indennizzo per danni permanenti causati da vaccinazioni, sia obbligatorie e sia non obbligatorie.