Il Comune è tenuto a risarcire il danno del danno fisico subìto a seguito dell’incidente.
Il gestore di una strada, il Comune, è considerato ‘custode’ della strada e in quanto tale oggettivamente responsabile del danno creato all’utente dalla strada stessa; ha sempre l’obbligo di tenerla in condizioni di sicurezza a prescindere dall’estensione della rete stradale. La sentenza della Cassazione nr. 24793/2013, afferma quanto già citato ma non solleva il danneggiato dall’onere di provare il danno e di aver percorso la strada «con la dovuta attenzione» e, se trattasi di un pedone, anche con le scarpe adatte.
In base all’articolo 2051 del Codice civile «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» e seguito della recente sentenza la vasta estensione della rete stradale a cui il Comune non riesce ad attuare osservazione e manutenzione costante non è più sufficiente a provare il caso fortuito.
Inoltre la Corte di Cassazione ha riconosciuto, con sentenza del 19 febbraio 2013, che anche se il Comune affida la manutenzione di una strada ad una ditta esterna non puo’ considerarsi del tutto esentato dalla sorveglianza e dal controllo. Tale dovere permane sempre e comunque a carico della Pubblica Amministrazione anche in caso di lavori di manutenzione affidati a terzi.
La procedura migliore da seguire dopo un incidente per poter poi presentare domanda di risarcimento alla PA sarebbe quella di richiedere l’intervento di Polizia o di Carabinieri per verbalizzare immediatamente la cattiva manutenzione della sede stradale che hanno provocato l’incidente. Abbisogna anche procurarsi prova fotografica dello stato del manto stradale, prima che il Comune effettui interventi di manutenzione. Citare e coinvolgere testimoni che hanno assistito all’accaduto e recasi al pronto soccorso per in caso di lesioni.
Di Ottavio Caporali