QUANDO IL PETTEGOLEZZO E’ REATO

pettegolezzo Chiacchierare e sparlare tra amici o parenti, di un conoscente, è uno svago molto comune e dai più ritenuto assolutamente innocuo. In realtà non tutti sanno che il pettegolezzo, soprattutto se riguardante questioni attinenti la sfera intima o sentimentale della persona, può comportare delle conseguenze oltremodo antipatiche perché può costare anche una condanna penale.

Infatti negli ultimi anni sono andate moltiplicandosi le sentenze con cui i Giudici, in alcune ipotesi, hanno riconosciuto nella condotta di chi diffonde indiscrezioni sulla vita privata altrui un caso di diffamazione o di violazione della privacy. Con la sentenza n. 44940 del 2011 la Corte di Cassazione ha condannato un uomo per aver comunicato al direttore di una banca che una dipendente aveva una relazione con un collega sposato.

L’uomo è stato condannato sia per diffamazione per la diffusione del pettegolezzo, che per violazione della privacy, avendo assunto un investigatore privato per acquisire dati sensibili della donna, quali frequentazioni ed abitudini di vita, e poi divulgarli. Con l’occasione la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui, in tema di diffamazione, la diffusione della notizia dell’esistenza di un legame sentimentale tra due impiegati all’interno del ristretto ambito lavorativo, ben può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è coniugato e, dunque, la voce è potenzialmente idonea a suscitare la riprovazione altrui. Inoltre è stato stabilito che costituiscono dati personali idonei a rivelare la vita sessuale di un individuo non soltanto i suoi gusti sessuali, astrattamente e genericamente considerati, ma anche le concrete scelte che il soggetto opera in tale campo come, per l’appunto, quella di intraprendere una relazione con una persona sposata. Successivamente, con la sentenza 8348 del 2013 la Suprema Corte ha ritenuto responsabile del delitto di diffamazione un uomo per aver diffuso la notizia di una presunta relazione extraconiugale di una vicina. A sporgere denuncia, cognata e fratello della donna che avevano avuto conoscenza della vicenda dal vicino stesso. L’approdo interessante cui sono pervenuti i Giudici in quel caso è che, in ossequio ai principi costituzionalmente garantiti della tutela dell’onore della persona e del rispetto della vita privata e familiare dell’individuo, si sarebbe trattato di diffamazione anche nel caso in cui la notizia divulgata fosse stata vera. Ciò perché in tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare il biasimo dell’opinione comune.

edizione Marzo 2014 – Avv. Nicola Paolo Rossetti