La crisi economica aumenta il rischio di insolvenza delle ditte, siano esse individuali ovvero società: come cercare di recuperare il proprio credito.
La classica ipotesi è quella del fornitore che, dopo aver regolarmente effettuato la fornitura, non ottiene il pagamento nei tempi e modi concordati con il proprio cliente; la prima questione da esaminare è l’assenza di procedure concorsuali poiché, in tal caso, non sarà possibile l’azione esecutiva individuale da parte del creditore, che dovrà solo inserirsi nella procedura concorsuale già in atto.
Se, invece, il cliente moroso non ha procedure concorsuali a suo carico, sarà, in primo luogo, necessario procedere ad inviare delle lettere di sollecito, per il tramite del proprio avvocato di fiducia, alle quali seguiranno il ricorso per decreto ingiuntivo; sarà importante cercare di ottenere il provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, poiché, in tal modo, sarà possibile procedere in tempi brevi con il pignoramento.
La provvisoria esecuzione può essere concessa se il creditore esibisce al Giudice una documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere come, ad esempio, dei preventivi sottoscritti, ovvero i contratti ove sono indicati con chiarezza tempi e modi di pagamento. Ottenuto il decreto ingiuntivo esecutivo il creditore potrà effettuare pignoramenti di beni del debitore, mobili o immobili, ovvero presso terzi (come i pignoramenti delle somme versate in banca del debitore). E’ evidente che l’esito positivo del recupero dipende dall’esistenza di beni immobili, mobili o di crediti del debitore vero terzi (banche o altri soggetti) e, quindi, in carenza di tali beni il recupero potrebbe essere negativo. Il creditore, quindi, per tutelarsi maggiormente dovrebbe cercare di ampliare il patrimonio a garanzia dei propri crediti, magari richiedendo anche garanzie da parte di terzi, ovvero, prima di stipulare il contratto di fornitura, dovrebbe eseguire, tramite il proprio legale di fiducia, delle ricerche patrimoniali sul futuro debitore. Se, eventualmente, si raggiungesse un accordo transattivo con il debitore, relativo ad un pagamento rateale, è necessario valutare la possibilità di far confluire l’accordo in un piano di risanamento attestato da un revisore dei conti (ex art. 63, lett. d) Legge Fallimentare) al fine di evitare la revocabilità dello stesso; in caso di fallimento, infatti, gli atti di pagamento effettuati dal debitore potrebbero essere sottoposti ad azione di revocatoria e, quindi annullati. Ad ogni modo l’unica via percorribile per il creditore per ottenere il pagamento del dovuto è cercare di estendere maggiormente il patrimonio disponibile del debitore, individuando tale patrimonio anche in anticipo rispetto alla esecuzione della fornitura; allo stesso modo ottenere garanzie personali (come fideiussioni) o cessioni di crediti, ovvero ipoteche, è un altro modo per tutelare la propria posizione. Ottenere una ipoteca può essere molto favorevole in quanto la stessa permane anche dopo il fallimento (salvo l’azione revocatoria) mentre il pignoramento diventa inefficace con il fallimento. Gli aspetti importanti per la tutela del credito possono essere così individuati: l’esistenza di un di un patrimonio su cui rivalersi è il punto di partenza, in mancanza del quale non è possibile il recupero; è necessario, prima della stipula del contratto, effettuare delle verifiche patrimoniali; il contratto deve essere ben documentato, in modo da ottenere senza problemi una ingiunzione di pagamento; per aumentare la garanzia del pagamento potrebbe essere necessario richiedere al debitore garanzie personali o reali; in caso di raggiungimento di un accordo con il debitore, occorre eliminare la possibilità di eventuale revocatoria dell’atto transattivo.
edizione Aprile 2014 -di Avv. Gianfranco PUCA