Fisco, TERMINI e SCADENZE

E’già trascorsa la prima scadenza per la presentazione del 730 del 2014. Entro il 30 aprile poteva infatti essere presentata la dichiarazione dei redditi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (sostituto d’imposta).

Imminente anche la scadenza, fissata per il 3 giugno 2014,per chi invia la dichiarazione 730 rivolgendosi ad un Caf o ad un intermediario abilitato (come un commercialista).

Da segnalare la novità assoluta, da quest’anno, che prevede la possibilità di destinare il 2 per mille ad un partito politico.

Oltre all’8 e al 5 per mille, è quindi possibile effettuare un’ulteriore scelta di destinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Scadenze diverse sono invece fissate per chi deve utilizzare il Modello UNICO Persone Fisiche 2014, che può essere presentato dal 2 maggio 2014 al 30 giugno 2014 in forma cartacea, per il tramite di un ufficio  postale, mentre va inviata in modalità telematica entro il 30 settembre 2014 direttamente dal contribuente, da un Caf o da un intermediario abilitato (come un commercialista). Ad eccezione di casi particolari, in cui i contribuenti possono utilizzare il modello UNICO PF inviato in forma cartacea da un ufficio postale, sono tutti obbligati a presentare la dichiarazione Modello UNICO 2014 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato entro il 30 settembre 2014.

È bene specificare che, se le dichiarazioni possono essere inviate nei termini di cui sopra, i versamenti delle imposte vanno effettuati prima: i saldi che risultano dalla dichiarazione, e il primo acconto, vanno pagati entro il 16 giugno 2014. Per i ritardatari, fino al 16 luglio 2014 sarà possibile versare le imposte con la maggiorazione dello 0,40%, salvo proroghe eventualmente decise dall’Amministrazione finanziaria. Il rendiconto in esame non dovrà essere redatto e trasmesso se il soggetto beneficiario redige un bilancio sociale pubblicato sul sito internet dell’ associazione.

Il legislatore fiscale ha riconosciuto la facoltà di destinare una quota parte dell’ Irpef, l 5 per mille, a soggetti che svolgono attività socialmente o eticamente meritorie: l’ art. 1, comma 205, della legge 27/12/2013 n. 147 ha previsto, infatti, la proroga della facoltà di destinazione del 5 per mille dell’Irpef anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2013, secondo modalità analoghe a quelle applicate negli anni precedenti. L’ Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E/2013 ha fornito una definizione dei soggetti che svolgono attività socialmente o eticamente meritorie.
Gli enti del “volontariato” sono tutti gli enti di diritto privato che operano senza finalità di lucro in settori di rilevanza sociale, elencati nell’ articolo 1, comma1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/04/2010. Destinatarie dell’ agevolazione possono essere anche le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale a condizione che siano state riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di
persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il D.L. N. 98 DEL 2011 ha inserito, tra le iniziative che possono beneficiare del contributo del 5 per mille, anche le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Per partecipare al riparto del 5 per mille dell’ IRPEF, gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute debbono procedere alla loro iscrizione nell’ apposito elenco tenuto dall’ Agenzia delle Entrate, sul quale sito sono indicate le modalità di iscrizione nei predetti elenchi.