La tanto attesa ripresa, il tanto atteso posto di lavoro, Il tanto atteso decreto, oramai viviamo nel paese delle attese o forse solo delle ottimistiche speranze che non vogliono morire, comunque tra un attesa e l’altra il DEF è entrato nella fase operativa.
I soggetti coinvolti sono i datori di lavoro, che vengono chiamati a ricalcolare il prelievo effettuato in busta paga, vediamo a vantaggio di chi. Uno dei punti maggiormente attesi riguarda proprio i tanto sbandierato bonus di 80 euro. Il riconoscimento del credito avviene se vengono rispettate tre condizioni: tipologia reddituale; esistenza di un debito di imposta; livello di reddito. I redditi che fanno sorgere il diritto al bonus sono quelli di lavoro dipendente, pensioni escluse, purchè vi sia l’esistenza di un debito di imposta a favore dell’Erario. E’ doveroso precisare che l’irpef a debito del lavoratore deve residuare applicando la sola detrazione fi scale prevista per reddito di lavoro dipendente. Ne consegue che tutti coloro che possiedono redditi sino a 8.000 euro, non riceveranno alcun aiuto, e vengono considerati ed enunciati incapienti. Ciò perché l’imposta prodotta dal reddito è totalmente assorbita dalla detrazione per lavoro dipendente spettante. Esempio (importi indicati a mero titolo esemplifi cativo): reddito da lavoro svolto tutto l’anno, 7.600 euro; imposta lorda 1.750 euro; detrazione per lavoro dipendente spettante 1.890 euro; imposta dovuta: zero. Il Presidente del Consiglio Renzi, in merito ha però precisato che un prossimo intervento dovrebbe includere tra i beneficiari anche gli incapienti, i pensionati e i titolari di partita IVA. E’ possibile il verifi carsi del caso in cui chi non paga imposte percepisca comunque il bonus. Questo si potrebbe avere quando “ l’incapienza ” venga determinata non già dall’applicazione di detrazioni di lavoro dipendente ma da ulteriori detrazioni quali ad esempio quella per famigliari a carico. Il decreto prevede che il credito transiti in busta paga «ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile». Poiché il decreto è stato pubblicato in Gazzetta uffi ciale il giorno 27 aprile, per un datore di lavoro che corrisponde le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo il «primo periodo di paga utile» è aprile. Va da sé che la norma iventa impossibile da rispettare in tempi così brevi. E’ realistico pensare che il bonus inizierà ad essere applicato e pagato nella busta paga del mese di maggio. Il decreto prevede che il bonus pari a 640 euro per il 2014, corrispondente a 53,33 (rapportato a 12 mesi di lavoro nell’anno), sia erogato per intero a chi ha un reddito compreso tra 8.000,01 e 24.000,00 euro. Se il reddito supera i 24.000,00 euro ma non i 26.000,00, è previsto una scostamento che si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: 640 x (26.000 – reddito) : 2000.