Molte coppie hanno il desiderio, più che comprensibile di diventare genitori e il nostro codice civile già prevedeva l’adozione come mezzo per garantire una discendenza a coloro che ne erano privi, disciplinando all’art. 291 l’adozione di persone maggiori d’età.
Naturalmente, con gli anni, la situazione si è evoluta; infatti, la progressiva attenzione per i problemi del minore e il conseguente interesse non più patrimoniale ma di vera e propria tutela del minore stesso, hanno determinato una autentica riforma dell’istituto dell’adozione. Pertanto, adesso, accanto all’adozione di maggiorenni, la legge 4 maggio 1983 n. 184 ha disciplinato anche l’adozione di minori d’età, l’adozione internazionale e l’adozione in casi particolari, segno che il legislatore si è mosso nel senso di garantire il diritto del minore ad una famiglia. Mentre l’adozione di minori vede contrapporsi più coppie per l’adozione di minori dichiarati in stato di adottabilità e, praticamente, va a prediligere la coppia culturalmente ed economicamente più avvantaggiata, l’adozione internazionale non incontra questi limiti. La procedura è la seguente. Le persone residenti in Italia che intendono adottare un minore straniero devono presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza chiedendo che si dichiari la loro idoneità all’adozione. Il decreto di idoneità viene emesso in presenza degli stessi requisiti previsti dall’art. 6 della legge. A questo punto, le coppie che hanno ottenuto il decreto di idoneità devono conferire incarico ad un ente autorizzato affinché curi la procedura di adozione, svolgendo le pratiche presso le competenti autorità del paese estero. L’adozione può essere disposta dalla competente autorità del paese estero; in questo caso, la Commissione per le adozioni internazionali, valutate le conclusioni dell’ente incaricato, dichiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’ingresso e la permanenza in Italia. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Se l’adozione deve perfezionarsi in Italia, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell’autorità straniera come affidamento preadottivo; decorso il periodo di affidamento, il Tribunale, sussistendone i presupposti, pronuncia l’adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. Per completezza, occorre evidenziare che dallo scorso luglio una proposta di riformain materia di adozione internazionale è depositata presso la Commissione Giustizia del Senato e della Camera. Naturalmente, l’iter per dozione è lungo e impervio e può gettare nello sconforto e, di fatto, scoraggiare gli aspiranti all’adozione. Per questo ritengo
di dare un utile consiglio a tutti coloro che vogliono intraprendere questo percorso: affidatevi ai servizi socio-assistenziali del nostro Comune, i quali sapranno informarvi sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà. A tali strutture è, infatti, affidato il compito di preparare gli aspiranti all’adozione e di acquisire tutti gli elementi necessari sulla situazione personale, familiare, sanitaria, sull’ambiente sociale, sulle motivazioni che spingono gli aspiranti genitori ad adottare il minore, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più bambini o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche del minore in modo tale da poterlo accogliere nel miglior modo possibile. Una scelta tanto importante e responsabile deve essere sorretta dall’intento di garantire una famiglia al bambino: è questa la strada giusta per diventare genitori.
PrimaPagina edizione Giugno di Avv. Gennaro Cozzolino