Ormai Facebook fa parte della vita di molti di noi e utilizzato quotidianamente da milioni di persone.
Come tutti gli strumenti, però, è possibile farne buon uso, oppure un abuso – a parere di chi scrive – quando su FB si riversano, forse, troppe informazioni personali e familiari.
E’ normale che eventi particolari, come matrimoni o battesimi, producano tante foto che, immancabilmente, vengono inserite in tempo reale sui profili FB dei festeggiati, ma se al matrimonio segue le separazione ?
Quelle foto, che rappresentano bellissimi ricordi passati – in antitesi con la realtà che vede i coniugi “l’uno contro
l’altro armati” dopo essersi tanto amati – che fine fanno ? Una delle prime decisioni sulla tematica della privacy in Facebook è stata pronunciata dal Tribunale di Napoli 31 luglio del 2014. La storia è quasi banale: un coppia che “scoppia” e il marito che ricorre al Tribunale per ottenere la separazione dalla donna, la quale – forse ancora
innamorata o forse animata da un meno nobile sentimento di vendetta – lascia su FB tutte le foto che ritraggono i due nel corso di felici vacanze o ricorrenze familiari, naturalmente tutte in atteggiamenti affettuosi.
Il marito ricorre, tramite il procedimento d’urgenza ex art. 700 CPC, per ottenere la rimozione delle foto; il giudice accoglie il ricorso e ordina alla moglie di rimuovere le foto dal proprio profilo FB. Per il Tribunale la moglie, pubblicando le foto del marito, ha violato la normativa in materia di diritto all’immagine (art. 10 c.c.; artt. 96, 97 L.
633/41) poiché ha pubblicato le foto senza il consenso dell’interessato, cioè del marito (che a breve diverrà ex marito).
L’art. 96 prevede testualmente che «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa»; solo in ipotesi eccezionali e tassativamente indicate, una foto può essere pubblicata senza il consenso della persona ritratta, poiché sussiste un interesse pubblico, e la legge stabilisce che
non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Secondo la condivisibile opinione del giudice, il marito ha sì prestato il suo consenso alla riproduzione della foto, ma non ha prestato il suo consenso alla pubblicazione delle foto; l’inserimento di una foto su FB costituisce una pubblicazione, in quanto la foto può essere vista da un numero elevatissimo di persone, a differenza dal suo inserimento in un album oppure in una cornice conservati nella propria abitazione. La moglie nel processo ha sostenuto di aver utilizzato degli accorgimenti tali da permettere la visone solo agli “amici” e non a un numero indeterminato di persone; il giudice ha sostenuto, invece, che i navigatori più esperti sono in grado di eliminare
tali limitazioni e che, comunque, il numero di “amici” non è fisso ma può aumentare nel tempo.
La decisione del giudice ha ribadito che il diritto all’immagine è un diritto assoluto, e non può essere utilizzato da terzi senza il consenso dell’interessato. Il Garante della Privacy ha pubblicato un importante documento dal titolo “Social Privacy. Come tutelarsi nella società dei social media” al quale si rimanda per un ulteriore approfondimento sul tema.
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140082
PrimaPagina, edizione Settembre 2014 – di Avv. Gianfranco Puca