Tra le pronunce ultime della Suprema Corte di Cassazione si vanno moltiplicando quelle a tutela e difesa dei diritti degli animali. L’articolo 727 del codice penale condanna la condotta di colui che abbandona animali domestici o che abbiano acquisito il carattere della cattività ovvero chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Il reato prevede la pena dell’arresto fino ad un anno o l’ammenda da 1.000, a 10.000 euro. Con la recentissima sentenza del 17 ottobre 2014 (Cassazione Penale, Sezione III, n. 44902) i Giudici di Legittimità, riconoscendo colpevole del suddetto reato chi lascia il proprio cane in auto, con i finestrini chiusi, in una giornata soleggiata e con temperatura particolarmente elevata, hanno suggellato un principio costante tra le aule di Tribunale, che fa fede al sentimento oramai comune dell’opinione pubblica di interesse sempre maggiore alle ragioni e alle giustizie degli animali.
Veniva specifi cato nel caso appena descritto che la condotta del proprietario del cane tale è assolutamente incompatibile con la natura dell’animale potendo provocargli paura e sof erenza; oltre alla mancanza di aria resa ancor più grave dall’afa e dal sole, infatti, si precisava che gli escrementi rinvenuti nell’auto ben potevano essere il segno dallo stato di ansia e paura dello stesso. Questa sentenza, come detto, si aggiunge a moltissime altre come ad esempio la n. 8676 del 24 febbraio 2014, Cassazione Penale, Sezione III, in cui veniva ribadito che Il reato di abbandono di animali comprende tutti quei comportamenti dell’uomo che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore, anche attraverso condizioni di custodia non solo incompatibili con la natura dello stesso ma anche produttive di gravi sof erenze.
Nel caso di specie, a seguito di una segnalazione per il disturbo alle occupazioni ed al riposo dei condomini di un edifi cio in conseguenza del frastuono cagionato da animali e per i cattivi odori provenienti dall’appartamento che li ospitava, le Autorità avevano accertato, in detto appartamento di circa 100 metri quadri, la presenza di 14 gatti e 9 cani di razza bulldog, questi ultimi separati da divisori come reti o altri oggetti. Sottoposti a visita si appurava che i cani mostravano dif ioltà e paura a muoversi in ambienti esterni, mentre ancora più gravi erano le condizioni igieniche dei gatti, soprattutto i cuccioli. Indubbiamente, se i nostri Giudici oggi nutrono riservano maggiore
attenzione alla tutela dei diritti degli animali, merito è anche del nostro Legislatore e della Legge 20 luglio, n. 189 recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” che, oltre a riformulare l’articolo 727 del codice penale nel senso sopra indicato ha inserito nel II Libro del codice penale il Titolo IX bis denominato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, inserendo reati quali “Uccisione di animali”, “Maltrattamento di animali”, “Spettacoli o manifestazioni vietati” e “Divieto di combattimenti tra animali”, puniti, in alcuni casi, anche con pene molto severe.
PrimaPagina edizione gennaio 2015 – di Nicola Paolo Rosetti