La moglie cita in giudizio il marito chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (biologico ed esistenziale)
causati dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; in particolare la donna lamenta il mancato rispetto
dell’obbligo alla di fedeltà, avvenuto con modalità particolarmente dolorose e frustranti, a causa della
notorietà della relazione extra coniugale, peraltro con una donna sposata.
Il tribunale adito istruisce la causa, utilizzando anche una consulenza d’ ufficiio per accertare le condizioni di salute della donna, ma rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni a carico del marito.
La donna propone appello alla sentenza di primo grado, ma anche la Corte d’Appello rigetta la sua domanda. La donna, per niente scoraggiata da due sentenze civili a lei contrarie, ricorre in Cassazione, che le darà ragione, affermando l’ammissibilità della sua richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della infedeltà del marito.
La Suprema Corte, in primo luogo, ribadisce come l’unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste nel fatto che quest’ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge; il danno non patrimoniale, quindi, sarà risarcibile a condizione che si avveri una di queste circostanze:
a) il fatto compiuto sia astrattamente configurabile quale reato;
b) la legge stessa prevede il risarcimento del danno al di fuori delle fattispecie di reato;
c) non ricorrendo violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in questo ultimo caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal Giudice.
In altri termini, al di fuori del reato e dei casi specifi ci in cui la legge prevedere il risarcimento dei danni non patrimoniali, il Giudice potrà, caso per caso, decidere la risarcibilità dei danni non patrimoniali.
La Corte di Cassazione, comunque, stabilisce che, in tale ultima ipotesi il danno non patrimoniale sarà risarcibile ove ricorrano contestualmente queste condizioni:
a) che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’of esa superi una soglia minima di tollerabilità ;
c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.
Nel nostro ordinamento, quindi, ciascun coniuge può scegliere di separarsi e divorziare, e la violazione dell’obbligo di fedeltà può comportare per legge solo l’addebito della separazione; in altri termini la violazione del dovere di fedeltà non comporta automaticamente alcun risarcimento danni a favore del coniuge tradito. Sulla parte richiedente il risarcimento, quindi, grava la prova del nesso di causalità fra la violazione dell’obbligo di fedeltà ed il danno lamentato; è necessario, quindi, dimostrare che l’infedeltà, per le modalità con le quali è stata eseguita, sia stato un atto lesivo della personalità dell’altro coniuge, produttivo, quindi, di danni non patrimoniali risarcibili.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 18853/2011, ha quindi elaborato il seguente principio di diritto :
“I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 codice civile”.
Essere infedeli, quindi, non solo può comportare l’addebito della separazione, ma può anche comportare il
risarcimento dai danni non patrimoniali, che devono essere rigorosamente provati nel corso del giudizio.
Per la Cassazione, quindi, chi tradisce non solo è causa della separazione, ma può essere anche condannato a
pagare i danni … da corna.
PrimaPagina edizone Magg 2015 – di Gianfranco Puca