Non tutti sanno cosa sia un DURC . Eppure la legge attribuisce a chiunque affidi dei lavori o dei servizi pubblici e privati la responsabilità del controllo del possesso di questo documento da parte delle ditte esecutrici dei lavori.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da oltre un decennio rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro e una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso. Inizialmente il DURC era richiesto solo per gli appalti pubblici, ma sarà l’art.86 del Decreto Legislativo n.276/2003 col comma 10 a modificare alcune disposizioni del Decreto Legislativo n.494/1996 (sulla sicurezza nei cantieri), estendendo l’obbligo del DURC ai lavori privati per i quali viene richiesta una concessione edilizia ovvero un qualsiasi titolo abilitativo (DIA,SCIA, Comunicazione Inizio Lavori).
Il Decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004, e successivamente l’art. 90 comma 10 del DLgs 81/2008 (che sostituisce il DLgs n. 494/96) stabiliranno che in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. In particolare l’art. 90 comma 10 del DLgs 81/2008 preciserà che “… L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.” L’obbligo del rispetto della norma non è rivolto solo alle imprese ma anche alle società e associazioni sportive, artistiche e culturali nonché alle comunità terapeutiche convenzionate.
Ma la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo non è da intendersi (come alcuni Pubblici Ministeri hanno erroneamente inteso in tutti questi anni) che il titolo abilitativo decade e che tutti i lavori fatti in assenza del DURC, senza che sia intervenuto uno specifico provvedimento amministrativo di sospensione da parte della Pubblica Amministrazione concedente (Ufficio tecnico del comune), siano da considerarsi abusivi.
In pratica, qualora venga accertata l’illegittima assenza della procedura di verifica della regolarità contributiva mediante la presenza di un DURC irregolare, l’organo di vigilanza (Forze dell’ordine, polizia municipale, INPS, INAIL, ASL ecc.), anche su segnalazione di cittadini singoli o associati, deve comunicare la circostanza all’amministrazione stessa (ad esempio all’Amministrazione Comunale sul cui territorio il cantiere si trova) la quale deve adottare un provvedimento amministrativo di sospensione del relativo “Permesso di costruire”, “DIA” , “SCIA”, “Comunicazione inizio lavori”.
Una volta ricomposto l’ordine giuridico violato (circostanza questa che si può verificare, ad esempio, trasmettendo – seppur in ritardo – all’amministrazione concedente il DURC regolare delle imprese presenti nel cantiere, oppure con la revoca da parte del committente dell’appalto già affidato ad una impresa col DURC irregolare e successivo affidamento dell’incarico ad altra impresa in possesso, invece, dell’attestazione della regolarità contributiva), l’originario titolo abilitativo potrà dispiegare nuovamente la propria efficacia. Tale sospensione nel corso della validità del titolo abilitativo può avvenire anche più volte, senza che intervenga la decadenza del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere da realizzare.
di Raffaele Raiola