Il conguaglio fi scale è un adempimento cui sono chiamati i datori di lavoro che nell’anno hanno corrisposto somme e valori qualifi cabili come redditi da lavoro dipendente(art. 49 DPR N. 917/86 cd Tuir) o come redditi ad essi assimilati (art. 50 Tuir). A fi ne anno i datori di lavoro effettuano nei confronti del personale due conguagli. CONGUAGLIO FISCALE Il conguaglio 2010 delle ritenute deve essere operato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo
di paga dell’anno e l’imposta effettivamente e complessivamente dovuta nel periodo di imposta, tenendo conto degli oneri deducibili, delle detrazioni per produzione reddito e/o carichi di famiglia e delle detrazioni per oneri di locazione eventualmente spettanti al contribuente. Sono redditi 2010 da conguagliare anche le somme e i valori corrisposti entro il 12/01/2011 se di spettanza del 2010. Il conguaglio deve essere operato entro il 28/02/2011 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se è avvenuto nel corso del 2010. Novità anno 2010 Le novità da affrontare nell’effettuazione dei conguagli per l’anno 2010 derivano da recenti pronunce di prassi adottate dalla Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro. Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente i sostituti di imposta devono applicare i recenti chiarimenti sulla rilevanza reddituale di buoni pasto, oneri di utilità sociale e benefi t a prezzo scontato , nonché somme erogate dal terzo al creditore pignoratizio e prestiti ai dipendenti. Nell’applicare le imposte i sostituti di imposta devono considerare le somme erogate nel 2010 per lavoro notturno, straordinario e a turni inizialmente confl uite nel reddito complessivo assoggettato in via ordinaria, ma ora assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10%; l’erogazione della contribuzione oggetto di sgravio calcolata sulle retribuzioni di secondo livello; l’applicazione dell’incremento di 0,30 punti all’aliquota dell’addizionale regionale all’irpef per i contribuenti residenti in quattro regioni per cui è stato accertato nel settore sanitario un grave squilibrio fi nanziario tra cui ‘Abruzzo. CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO Il conguaglio contributivo ha il fi ne di quantifi care correttamente l’imponibile contributivo, applicando le aliquote di riferimento, per imputare all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale il reddito di lavoro dipendente è determinato da tutte le somme a qualunque titolo maturati dal lavoratore nell’anno di competenza. Ai fini contributivi si applicano le disposizioni contenute nell’art. 51 del tuir con i correttivi voluti dalla norma previdenziale. Infatti alcuni elementi della retribuzione sono esclusi dalla base imponibile contributiva. LAURA DI PAOLANTONIO (COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE)