Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
(Legge approvata dalla Camera dei Deputati in via definitiva in data 17.5.2017)
LO SCOPO DELLA LEGGE.
La legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche
DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO.
Per cyberbullismo la legge intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
OSCURAMENTO DEI SITI WEB.
E’ possibile trasmettere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet, e la richiesta deve essere soddisfatta entro le 24 ore; in mancanza è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede entro 48 ore dalla chiesta.
IL RUOLO DELLA SCUOLA: REFERENTE PER IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO.
Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.
Le scuole devono promuovere l’uso consapevole della rete internet e la conoscenza dei diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotterà le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole che prevedono, tra l’altro, la formazione del personale scolastico mediante la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica.
Gli Uffici Scolastici Regionali devono promuovere la pubblicazione di bandi per realizzare azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità
NOTE.
Il testo definitivo ha per oggetto la prevenzione ed il contrasto del solo cyberbullismo, in quanto è stato eliminato ogni riferimento al bullismo. Il provvedimento legislativo si basa su una serie di misure di carattere educativo e/o formativo, finalizzate a favorire la consapevolezza tra i giovani del disvalore di determinanti comportamenti realizzati con l’utilizzo delle tecnologie informatiche; di conseguenza sono state predisposte solo misure educative, eliminando l’inasprimento delle sanzioni penali già previste dalla legge.
Avv. Gianfranco Puca