L’acquisto dell’abitazione principale, anche detta prima casa, è argomento di interesse generale e attuale, anche perché oggetto di agevolazioni fiscali. La detrazione degli interessi sul mutuo spetta se il mutuo contratto è un mutuo ipotecario, è finalizzato all’acquisto, da parte del mutuatario, di un immobile da destinare ad abitazione principale delcontribuente mutuatario o di un suo familiare, entro un anno dall’acquisto. Non importa se l’immobile è di nuova o di vecchia costruzione. Per avvalersi della detrazione l’immobile interessato dal mutuo ipotecario deve essere un immobile catastalmente classificato nelle categorie da A/1 ad A/11(escluso A/10 che sono uffici e studi privati), inoltre in tale abitazione deve dimorare abitualmente il contribuente o un suo familiare.Si decade dalle agevolazioni “prima casa”se gli immobili vengono trasferiti a titolo gratuito oppure oneroso prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto (art.1 della Tariffa, Part I allegata al Dpr 131/86, c.4 nota IIbis). La decadenza non si realizza, però, nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione. La norma nulla dice di più, lasciando solamente intendere che, mentre per l’agevolazione originaria non occorre la destinazione effettiva dell’immobile a propria abitazione, nel caso di riacquisto tale obbligo debba essere invece adempiuto L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento (Ris. 31 del 16/02/2006), dettagliando innanzitutto gli eventi che fanno perdere l’agevolazione, si afferma che l’alienazione di una porzione di abitazione fa scattare i presupposti limitatamente alla quota parte riferita alla porzione ceduta. Anche l’alienazione della nuda proprietà o quella di una pertinenza ne determinano la decadenza, nei limiti del valore ceduto. Solo con la circolare n. 31 del 7 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate è entrata nel dettaglio delle condizioni richieste per non decadere dall’agevolazione. In tale documento si precisa che, affinché sia evitata la decadenza, non è necessario che il secondo acquisto avvenga in presenza dei requisiti per il godimento dell’agevolazione, ma è necessaria la presenza di una diversa e specifica condizione (non richiesta per l’applicazione ordinaria del beneficio) ovvero che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale del contribuente. Non si realizza la decadenza se, entro un anno, l’acquirente compri una nuova abitazione da adibire a propria dimora abituale, anche ove, già prima dell’alienazione infraquinquennale, egli abbia acquistato un altro immobile sito nello stesso comune oppure se il nuovo acquisto avvenga all’estero, purché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l’immobile sia stato adibito a dimora abituale del contribuente. Infine, si ricorda che, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 125 del 3 aprile 2008, il riacquisto dell’immobile a titolo gratuito non è ritenuto idoneo ad evitare la decadenza.