La capacita’ di agire si acquisisce con la maggiore età, e rappresenta la possibilità di compiere atti giuridici validi (l’acquisto di un bene, la firma di un contratto, l’apertura di un conto corrente…); vi sono tre istituti che incidono sulla capacita’ di agire: l’interdizione, la inabilitazione, e la nomina di un amministratore di sostegno. Con l’interdizione la capacità di agire viene limitata in modo totale; il Giudice nomina il tutore che, in sostanza, sostituisce la persona inabilitata in tutti gli atti giuridici.
La inabilitazione è prevista per condizioni di parziale infermità, come la dipendenza da droghe o alcol; il curatore di nomina giudiziale non sostituisce il soggetto tutelato, ma lo assiste in tutti quegli atti eccedenti la ordinaria amministrazione. L’amministrazione di sostegno è una figura introdotta con la legge 6/2009, ed ha lo scopo di tutelare chi, pur avendo delle oggettive difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all’interdizione o all’inabilitazione. L’amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili, e viene scelto dal giudice tutelare spesso, ove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito. Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il fi glio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. Un aspetto importante è la possibilità di proporre il ricorso concessa anche al convivente stabile, in tal modo conferendo rilievo anche alle cd coppie di fatto. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere precise indicazioni sull’oggetto dell’incarico, sugli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, sugli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Potenziali fruitori dell’istituto sono gli anziani o i disabili, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i malati terminali, i ciechi; tali soggetti potranno ottenere la nomina di un tutore che si prenda cura del loro patrimonio e della loro persona. Altra nota rilevante: l’amministratore di sostegno può essere designato anche dallo stesso interessato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione della propria eventuale futura incapacità. L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per la sua attività, e deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario nell’adottare le proprie decisioni; deve presentare periodicamente al giudice tutelare una relazione sulla attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario; può essere revocato, come la stessa amministrazione di sostegno, in caso di sopravvenuta carenza dei motivi che l’hanno determinata. Gianfranco PUCA (Avvocato)