DANNI MORALI PER PIGNORAMENTO ILLEGITTIMO

dannimoraliSe Equitalia esegue un pignoramento illegittimo il cittadino deve essere risarcito; questo semplice principio di diritto, per cui ad una azione illegittima deve derivare un risarcimento, è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 9445/2012, con la quale è stato anche stabilito che, se l’ufficio non prende atto della comunicazione dell’estinzione del debito, si configura il reato di omissione di atti d’ufficio. Un legale conveniva in giudizio il Comune di Roma e il Monte dei Paschi di Siena Spa, quale concessionario del servizio di riscossione dei tributi, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale; lo stesso esponeva di aver subito (il 20 marzo 2002) pignoramento mobiliare presso il proprio studio legale – dove erano presenti una collega, la figlia, pure avvocato, e la segretaria – in riferimento a un debito (di circa euro mille) relativo a sanzioni amministrative, che il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2001, aveva dichiarato non dovuto, evidenziando altresì che, nella data in cui aveva ricevuto l’avviso di mora (23 ottobre 2001), era stata inviata al Comune e al Concessionario copia della suddetta sentenza, chiedendo l’annullamento dell’avviso di mora, con diffida ad astenersi dal compiere atti di esecuzione forzata.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo la insussistenza del danno morale risarcibile (ex art.185 cp), non potendo configurare il reato di abuso d’ufficio (ex art. 323 cp), e non liquidando neanche il danno non patrimoniale per danno all’immagine (dell’avvocato). La sentenza fu appellata, ma l’appello fu rigettato, con conferma della pronuncia di primo grado. Avverso la sentenza di appello il legale propose ricorso in Cassazione, la quale però ha escluso la sussistenza del danno non patrimoniale perché l’episodio non era idoneo a danneggiare la reputazione del legale, perché la conoscenza dell’episodio rimase circoscritta ai pochi presenti -che non potevano dubitare della correttezza del legale- e che quindi all’avvocato non potesse derivare alcuna significativa sofferenza psicologica. La Cassazione, però ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito ha errato nel non accertare la sussistenza di un fatto di reato (art. 650 o art. 328 c.p.) produttivo di danno morale, come sofferenza contingente, turbamento d’animo transeunte (art. 185 cp). Per il ricorrente infatti, sarebbe ipotizzabile il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 cp) poichè inviando una formale diffida al Comune e all’Equitalia, per l’inesistenza del debito, a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ha posto la circostanza della mancata interruzione della procedura di pignoramento nonostante sia il Comune di Roma che il Concessionario del servizio di riscossione, fossero a conoscenza della sentenza che lo aveva disconosciuto. Il ricorrente ha indicato tali fatti come riconducili al reato di omissione di atti d’ufficio (art.328 cp) del quale risponde il pubblico ufficiale che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito che la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge, e il Giudice deve, in via preliminare, accertare la astratta configurabilità del reato; tale accertamento non era stato compiuto dai giudici di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con enunciazione del seguente principio: “In tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito, astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti, per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge (‘art. 2059 cc e 185 cp), spetta al giudice accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato”; il Giudice di merito, quindi, dovrà prima accertare la configurabilità del reato e, in caso positivo, liquidare i danni non patrimoniali.

di Avv. Gianfranco Puca – Avvocato e Mediatore Professionista