DIPLOMATI MAGISTRALI E POSSIBILI ASSUNZIONI

E’ una sentenza storica, che può cambiare la vita visto che interessa oltre 50 mila diplomati, quella che ha
depositato il Consiglio di Stato a Palazzo Spada lo scorso 17 aprile.
Chi ha conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 ha il diritto di essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e di conseguenza stabilizzato, ovvero assunto a tempo indeterminato,
visto che la Buona Scuola di Renzi, prevede la chiusura delle Graduatorie ad esaurimento con contestuale immissione in ruolo di chi vi sarà alla data presumibile di settembre 2015.

La  sentenza è chiara e sancisce che i criteri fissati dal decreto ministeriale 235/14 (apertura GAE), nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.
Una sentenza che non lascia dubbi in ordine alla ragionevolezza delle argomentazioni soprattutto nella parte in cui si af erma che non vi è dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante e il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito di altra pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia ef etti ai fi ni dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.
Ergo fondata la pretesa d’inserimento nella terza fascia delle GAE … Ergo legittima l’aspirazione ad essere assunti a tempo indeterminato se la paventata riforma scolastica andrà in porto.

Pertanto il titolo è di per se idoneo ad insegnare nelle scuole elementari e nell’infanzia.
In altre parole, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e
quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo la miriade norme di legge ignorate per quindici anni dallo stato italiano.

La sentenza è storica in quanto fi no ad oggi i diplomati magistrali potevano essere inseriti soltanto nelle graduatorie d’istituto per supplenze brevi e in alcun modo potevano ambire all’assunzione a tempo indeterminato. Alla luce del nuovo quadro pioveranno ricorsi in quanto si dubita un riconoscimento ex lege per tutti, preferendo solitamente il Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) aspettare i ricorsi ai Tribunali meno dannosi di un’immissione di massa.

PrimaPagina ediz Magg 2015 – di Rodrigo Verticelli