l trust è stato riconosciuto in Italiacon la Legge 364/1989, che recepisce i contenuti della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. Ma cosa è e come opera il trust (termine inglese che vuol dire fiducia)? Mediante tale istituito il c.d. costituente o disponente individua un c.d. gestor (trustee), al quale affidare la gestione di un determinato insieme di beni; il gestore ha una facoltà piena di disporre dei beni oggetto del trust, ed incontra l’unico limite del rispetto dello scopo del trust fissato dal disponente nell’atto istitutivo del trust. In altri termini i beni oggetto del trust potranno essere venduti, locati, trasformati, senza alcuna necessità della autorizzazione del disponente. L’altra figura tipica di questo istituto è il beneficiario, il soggetto -come indicato chiaramente dal nominativo- al quale spettano tutti i vantaggi economici derivanti dalla gestione del trust. Quindi con il trust il gestore, pur non essendo il proprietario del bene, ha tutti i poteri e facoltà connesse al diritto di proprietà sul bene oggetto del trust che, uscendo dal patrimonio del disponente, è al riparo di possibili pretese da parte di creditori personali; quest’ultimo aspetto è senza dubbio l’aspetto più importante e qualificante del trust. Pensiamo al trust immobiliare, avente ad oggetto, appunto, beni immobiliari: con l’istituzione del trust uno o più beni del disponente avranno un particolare “vincolo o scopo” e verranno, in tal modo, protetti da pretese dei creditori del disponente; in altri termini il patrimonio del soggetto disponente viene diviso e separato, in quanto alcuni beni resteranno nel proprio patrimonio (e quindi potenziali oggetto di azioni esecutive dei creditori) mentre altri usciranno dal proprio patrimonio, entrando nel trust, e non potranno essere aggrediti né dai creditori del disponente, né da quelli del gestore, né da quelli del beneficiario. Con il trust immobiliare, quindi, un determinato bene verrà amministrato in via esclusiva dal gestore (trustee) e in base alle regole indicate dal disponente, e i risultati economici della gestione (es.: canoni di locazione, ricavato dalla vendita) potranno essere destinati a determinati beneficiari, ovvero anche restare nel patrimonio costituito dal trust. Quindi, verrà creato un patrimonio separato, con il notevole vantaggio che tale patrimonio potrà essere aggredito solo dai creditori del trust stesso, e non da altri. Questa tipologia di trust è consigliabile se si vuole proteggere il patrimonio personale immobiliare da procedure esecutive e concorsuali, ovvero se si vuole proteggere il patrimonio della famiglia. Ma il trust può essere anche istituito a favore di soggetti diversamente abili; con tale trust sarà possibile gestire beni mobili e immobili in favore del soggetto disabile, senza i vincoli e controlli imposti dalla legge per l’amministrazione di sostegno, la tutela e la curatela. (in tali casi la vendita di un immobile deve essere autorizzata dal Tribunale). Altra forma di trust interessante è quello della famiglia: con esso si potrà disciplinare anticipatamente l’ipotesi della successione, ovvero crisi matrimoniali sfocianti in separazione e divorzio. Da evidenziare che proprio in caso di separazione e divorzio il trust potrebbe avere una funzione positiva, permettendo di disciplinare meglio i rapporti patrimoniali tra i coniugi, con particolare riferimento alle esigenze dei figli. Il trust trova la sua applicazione anche nella famiglia di fatto, costituita da soggetti conviventi ma non uniti in matrimonio. Il trust costituisce, quindi, il primo passo che deve essere necessariamente fatto per: assicurare un determinato tenore di vita, cura e assistenza personale e medica ad un soggetto che trovasi in una posizione particolarmente debole, perchè, ad esempio, disabile; costituire un insieme di beni mobili ed immobili non aggredibile dai creditori, per garantire una vita serena alla propria famiglia; creare un fondo per sostenere economicamente una famiglia di fatto, prevedendo anche la eventuale attribuzione dei beni in ipotesi di cessazione della convivenza; prevedere, in ipotesi di separazione o divorzio, eventuali disposizioni di carattere patrimoniale, a tutela soprattutto dei figli nati durante il matrimonio. Questi sono solo alcuni esempi della istituzione di un trust che, in realtà, può trovare molteplici e diverse applicazioni pratiche, con particolare riferimento alla famiglia di fatto, alla famiglia c.d. allargata, alla tutela dei figli nati da rapporti diversi ovvero in caso di crisi della coppia, alla tutela dei soggetti incapaci o diversamente abili.