IL CERTIFICATO PENALE PER EDUCATORI E VOLONTARI
Con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39, pubblicato in G.U. 22.3.2014, è stato introdotto l’obbligo di richiedere il certificato penale «per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori».
Quindi chiunque impiega una persona per lavorare o fare volontariato a contatto con i minori, deve procurarsi il certificato penale di quel soggetto, per escludere che abbia commesso reati legati allo sfruttamento sessuale dei più giovani.
Lo scopo è quello di monitorare il passato delle persone che vengono regolarmente a contatto con i minori, per escludere che a loro carico risultino condanne per alcuni reati previsti dal Codice penale. Successivamente, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha pubblicato una nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014 contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile chiarendo come segue: «valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro».
Tali disposizioni hanno creato inizialmente un certo scompiglio anche in ambito scolastico ove le persone, in ragione delle mansioni attribuite, devono avere necessariamente contatti diretti e regolari con minori ma, in un secondo momento, è stato specificato che la richiesta di tale attestazione non deve essere presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Questo è solo un piccolo passo, compiuto dallo Stato, in una strada lunga e faticosa da percorrere per debellare la pedofilia.
Essa è una parafilia, ovvero un disturbo della sfera sessuale riconosciuto nel DSM (Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali), messo a punto dall’American Psychiatric Association. È una diagnosi appartenente alla categoria psichiatrica. Quindi chi è il pedofilo? Di certo un pericolo per i nostri bambini. È una persona che mostra una preferenza sessuale verso di essi e, di solito, non ha interesse sessuale per gli adulti. Ma tale termine viene sovente utilizzato impropriamente, indicando qualsiasi soggetto adulto che ricerchi il coinvolgimento sessuale con un minorenne.
È necessario distinguere la pedofilia come disturbo da altre forme di abuso sessuale sui minori che possono essere commesse da soggetti non pedofili: induzione alla prostituzione, tratta di minorenni a scopo sessuale, ecc… Si possono distinguere due tipologie: child molester preferenziali cioè coloro che commettono abusi sessuali su bambini perché li preferiscono agli adulti; child molester situazionali che tendono a mettere in atto molestie sessuali verso più persone, e possono abusare anche di bambini, ma senza avere una preferenza sessuale esclusiva per i minori.
Oggi assistiamo anche ad un altro fenomeno “pedofilia online”cioè l’insieme di individui che commettono reati sessuali su minori mediante la Rete. Purtroppo, le nuove forme di comunicazione tramite webhanno favorito sia l’accesso ai materiali pedopornografici, che moltiplicato la possibilità di entrare in contatto con bambini e adolescenti. Sono in aumento i comportamenti sessuali devianti e la diffusione di sottoculture che supportano e approvano tali comportamenti. Comunque, i pedofili possono essere persone apparentemente rispettabili, gentili, accudenti e premurose nei confronti del bambino; possono cercare di avvicinarlo senza destare sospetti, conquistandosi la sua fiducia e quella dei suoi familiari.
Spesso, infatti, il modo migliore per avere accesso a bambini in assenza dei loro genitori è guadagnare la fiducia di questi ultimi. Spesso sottovalutano la gravità di ciò che stanno compiendo, convincendosi di non arrecare alcun danno al bambino e, anzi, facendogli credere di stare giocando con lui, dimostrandogli il proprio affetto. Inoltre, il rapporto di conoscenza tra bambino e abusante rende il fenomeno dell’abuso sessuale nell’infanzia particolarmente complesso e difficile da riconoscere: i bambini stessi possono nutrire sentimenti contrastanti nei confronti dell’abusante, che come è evidente nel caso dei familiari, può essere una persona a cui sono affezionati e di cui si fidano.
Ai genitori il compito primario di difendere e di proteggere i propri figli.