Il 07 dicembre 2010 è stata approvata in via defi nitiva dal Senato la legge di stabilità, che ha previsto la proroga per altri dodici mesi, e quindi fi no al 31/12/2011, della detrazione del 55% sulle spese sostenute per i lavori di riqualifi cazione globale di edifici (limite di detrazione di 100.000 euro); sostituzione finestre e coibentazione di tetti e pareti (60.000 euro); pannelli solari (60.000 euro), sostituzione di caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici a bassa entalpia (30.000 euro).
Per l’anno 2011 si passa da un recupero previsto in cinque anni (anno 2010) ad un recupero previsto in dieci anni (2011); quarta correzione in cinque anni: le rate erano tre nel 2007, da tre a dieci nel 2008 (a scelta del contribuente) e cinque negli ultimi due anni. Per le persone fi siche e i lavoratori autonomi l’agevolazione si applica nel rispetto del principio di cassa, per cui l’anno in cui si sostiene la spesa agevolabile è quello di effettuazione del bonifi co, senza specificare che questo riguardi o meno un acconto sui lavori ancora da eseguire. L’eventuale mancata conclusione dei lavori entro il 31/12/2010 comporta solo l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31/03/2011 una specifi ca comunicazione telematica. L’eventuale mancato invio è solo motivo di erogazione di sanzioni. È possibile comunque anche in questo caso rinviare lo sconto irpef del 55% all’anno successivo. Infatti per i lavori in corso all’anno 2010 si può iniziare a detrarre 1/5 del 55% dei pagamenti effettuati nel 2010 già nel modello Unico 2011 solo se il contribuente attesta che i lavori non sono ancora terminati nel 2011, come previsto dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n.295/E/2008: Nel caso di mancanza di detto documento gli acconti pagati nel 2010 devono essere sommati agli altri bonifi ci del 2011, ed il primo periodo di detrazione irpef sarà il 2011 (Unico 2012). Il 55% delle spese sostenute va ripartito in dieci quote annuali costanti (in tutti quei casi in cui i lavori proseguono nel 2011 anche se il saldo viene pagato nel 2010). Coloro che hanno rinviato al 2011 eventuali pagamenti per problemi di incapienza e hanno effettuato alcuni pagamento nel 2010 possono cominciare a detrarre dal 2011 in sede di redazione di unico 2012, semplicemente non effettuando la attestazione di cui sopra. Per le imprese il principio di detrazione è quello di competenza, come previsto dall’art 109 del Tuir. Rileva la consegna o la spedizione, nel caso di acquisto di beni, o il momento di ultimazione in caso di servizi. Per le società con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, occorre analizzare le spese imputabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre degli anni agevolati. La proroga dell’agevolazione ha riflessi positivi, anche se il recupero decennale è meno vantaggioso rispetto a quello quinquennale. Due rifl essioni: da un lato è da rilevare in maniera positiva l’effetto dei cosiddetti lavori indotti, i quali senza l’agevolazione non sarebbero stati eseguiti o sarebbe stati effettuati senza fatturazione; il fisco incasserà iva, irpef, ires e irap che non sarebbero state versate senza la proroga del bonus; ulteriori ricadute positive anche sul risparmio energetico in termini di minore emissione di anidride carbonica. Dall’altro lato l’agevolazione spalmata in dieci anni risentirà maggiormente del peso dell’infl azione, pertanto la somma che tornerà in tasca ai contribuenti sarà più bassa in termini reali, quanto più bassa in base all’andamento dell’economia. Il denaro restituito (in busta paga per i dipendenti) solitamente è denaro che non viene risparmiato ma speso, generando gettito ulteriore grazie all’imposta sui consumi. Un aiuto in più arriverà dalla ritenuta del 10% sui bonifi ci introdotta dalla manovra estiva Dl 78/2010. A mano a mano che i privati pagheranno le imprese il fi sco incasserà le ritenute che comporteranno un alleggerimento degli oneri legati alle spese sostenute degli anni precedenti. L’unica controindicazione è il limitato orizzonte di proroga. Infatti tra dodici mesi il problema si riproporrà negli stessi termini. Agevolazioniper la casa bonus fiscale 55% LAURA DI PAOLANTONIO (COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE)