Scade il 16 giugno ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del DLgs. n. 504/1992 il versamento dell’acconto ICI per l’annualità d’imposta 2011. Non sono intervenute signifi cative novità legislative in merito ai criteri per la liquidazione e il versamento dell’imposta (è necessario controllare le delibere comunali adottate). I versamenti dell’ICI dovuta per l’annualità 2011 devono essere eseguiti in due rate: l’acconto ICI entro il 16 giugno 2011 e il saldo ICI entro il 16 dicembre 2011. Il contribuente ha facoltà comunque di dar luogo al versamento dell’ICI dovuta per il 2011 in un’unica soluzione, versando l’intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto. L’acconto ICI è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni applicabili all’anno precedente. In pratica, il calcolo dell’acconto ICI deve essere effettuato nel modo che segue, a seconda che si verifichi: – il possesso per l’intero semestre: l’acconto è pari al 50% dell’imposta calcolata per 12 mesi, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, riferite alla destinazione attuale dell’immobile; – il possesso per parte del semestre: l’acconto è pari all’imposta relativa al periodo di possesso nel semestre, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, sempre riferite alla destinazione attuale dell’immobile. Si ricorda che l’articolo 1 del DL n. 93/2008 (conv. L. n. 126/2008), ha disposto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, nonché sulle relative pertinenze, a partire dall’anno 2008. Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario che ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni: la sussistenza della soggettività passiva in capo a una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, l’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto. L’esenzione ICI, infatti, non riguarda quegli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata. Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell’ICI dovuta in acconto per il 2011 si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto alla data del 1° gennaio 2011 e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coeffi ciente. Eventuali modifi che o variazioni della rendita intervenute in corso d’anno avranno quindi effetto soltanto a partire dal 2012. Con riferimento ai fabbricati “fantasma” individuati nell’ambito della procedura di cui all’art. 2 comma 36 del DL 262/2006 (conv. L. n. 286/2006), l’articolo 2 comma 5-bis del DL n. 225/2010 prevede una particolare decorrenza, in deroga alle vigenti disposizioni, sia per la rendita catastale presunta (attribuita d’uffi cio e iscritta transitoriamente in Catasto, ex art. 19 commi 10 e 12 del DL n. 78/2010, in caso di inadempimento di parte entro
il termine del 30 aprile 2011), sia per quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale defi nitiva.