IL CODICE VACANZE

I pacchetti turistici, previsti e regolati dall’articolo 34 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo) hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

La norma prevede significative novità rispetto la precedente previsione legislativa, sia a tutela del consumatore che del gestore dei servizi. Anzitutto, nell’indicazione degli elementi necessari perché si abbia un pacchetto turistico viene inserita la dizione da chiunque ed in qualunque modo realizzata”, dando con ciò un ulteriore rafforzamento della tutela del consumatore acquirente di un pacchetto turistico e confermando ulteriormente l’equiparazione tra agenzie di viaggio tradizionali ed agenzie di viaggio che operano on line.

Viene poi esclusa la condizione della durata temporale (che il Codice del Consumo prevedeva come “superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte” ) affinché si possa individuare un pacchetto turistico.

Conseguentemente ben può rientrare nella tutela del Codice l’acquisto di una vacanza avente una durata inferiore alle 24 h o non comprendente almeno una notte. Diventa elemento integrativo del contratto, che deve avere  la forma scritta, il c.d. opuscolo informativo le cui indicazioni vincolano l’organizzatore/intermediario in relazione alle proprie responsabilità.

In caso di significative modifiche della condizioni contrattuali, l’organizzatore deve darne immediato avviso al consumatore il quale, a sua volta, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione può recedere dal contratto senza essere soggetto a penali.

Se una parte essenziale dei servizi del contratto non può più essere garantita dopo la partenza il tour operator deve proporre adeguate soluzioni alternative, salva accettazione da parte del consumatore.

Ogni inadempimento deve essere contestato tempestivamente da parte del turista entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro. In caso di danno alla persona il diritto del risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro; in caso di danni diversi da quelli alla persona la prescrizione è ridotta ad un anno. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati da responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto sono dovuti a fatti del consumatore o di terzi ovvero per fatti imprevedibili ed inevitabili legati a caso fortuito o causa di forza maggiore.

Particolare previsione, infine,  è quella del c.d “danno da vacanza rovinata”, di natura sinora solo giurisprudenziale, che ricomprende tutte le ipotesi in cui la mancata realizzazione di una vacanza così come programmata si traduce nel disagio psicofisico per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo.  Anche il diritto al ristoro di tale danno è soggetto al termine prescrizionale di tre anni.

di Nicola Paolo Rossetti