Il D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 (Decreto sul Federalismo Municipale), in attuazione dei principi e criteri direttivi forniti dalla L. 05/05/2009 n.42 (Legge Delega) ha dato attuazione alla riforma del Fisco municipale. Uno dei tributi previsti da tale provvedimento è l’imposta Municipale Propria o Imu (per il primo periodo sarà un’imposta sperimentale). La stessa doveva trovare applicazione
nel 2014, ma per esigenze di attuale e di gettito, la stessa troverà applicazione a partire dal 01/01/2012 per il prossimo triennio con scadenza al 31/12/2014 (Manovra Monti o Decreto Salva Italia D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13). Si precisa che con decorrenza 01/01/2015 troverà applicazione l’Imu, così come prevista dal Decreto sul Federalismo municipale. Chi sarà colpito dall’Imu? 1. il proprietario o il titolare di un diritto reale su immobili; 2. il concessionario di aree demaniali; 3. il locatario in caso di contratto di locazione finanziaria. Oggetto dell’imposta saranno i fabbricati, i terreni agricoli, le aree edificabili senza che abbia rilievo la destinazione d’uso. Ai fini Imu sperimentali si definisce Prima Casa l’abitazione principale caratterizzata da due requisiti: 1. requisito soggettivo: dimora abituale nel fabbricato 2. requisito oggettivo: iscrizione anagrafica. Base imponibile: per i fabbricati accatastati la rendita catastale rivalutata al 01 Gennaio dell’anno di imposizione moltiplicata per i coefficienti di legge; per i fabbricati non ancora accatastati, iscrivibili nel gruppo catastale D al valore contabile, o al valore di acquisto rivalutato ogni anno in base ai coefficienti. Aree fabbricabili valore venale in comune commercio, terreno agricolo valore catastale rivalutato in base ai coefficienti. BASE IMPONIBILE=(Rendita Catastale+5%)* moltiplicatore specifi co. ALIQUOTE: l’aliquota ordinaria dell’Imu è pari allo 0,76%. È consentito che l’Ente Locale adegui sia in aumento che in diminuzione nella misura dello 0,3%. Per la prima casa l’aliquota base è già ridotta allo 0,4% dal Decreto, potrà essere effettuata una variazione dai Comuni in aumento o in diminuzione massima dello 0,2%. Detrazioni per la prima casa È prevista una detrazione dall’imposta lorda pari a 200,00 Euro annui. È facoltà dei Comuni elevare tale detrazione anche fino ad abbattere il tributo. È inoltre prevista un ulteriore incremento della detrazione in relazione al quoziente familiare. Tale agevolazione è prevista esclusivamente per i soggetti che hanno figli di età inferiore a 26 anni a condizione che coabitino con i genitori e che ciò risulti all’anagrafe comunale.