Un argomento sul quale l’attenzione pubblica concentra da tempo il proprio interesse è costituito, senza dubbio, dal tema delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali.L’art. 15 della nostra Costituzione stabilisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e che, di conseguenza, la loro limitazione possa avvenire esclusivamente per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.E’ di tutta evidenza come le intercettazioni di conversazioni telefoniche ovvero di comunicazioni tra presenti –
strumento insostituibile per la prevenzione e repressione di reati particolarmente pericolosi, come ad esempio i delitti concernenti sostanze stupefacenti o riguardanti armi e sostanze esplosive – costituiscano una forte limitazione del diritto di poter interloquire senza subire intromissione indebite da parte di terzi non legittimati.Ultimamente, peraltro, non è infrequente assistere alla massiccia pubblicazione, da parte degli organi di stampa, di ampi stralci di dialoghi captati all’insaputa di soggetti coinvolti in un procedimento penale, nonostante l’imputato – e a maggior ragione l’indagato, che ancora imputato non è – non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.).Tale divulgazione rappresenta spesso un sicuro indice di colpevolezza per l’intercettato che – quantomeno dal cittadino comune – viene già ad essere “condannato” per un’ipotesi di reato ancora tutta da dimostrare.Un po’ come accade per il famigerato “avviso di garanzia”, laddove l’informazione di garanzia (è questa la terminologia corretta) ha il solo scopo di consentire al suo destinatario la possibilità di nominare un difensore di fiducia ogniqualvolta il pubblico ministero, che stia procedendo ad indagini preliminari, debba compiere un atto al quale l’avvocato ha diritto di assistere.Secondo il nostro codice di procedura penale, nel momento in cui i verbali e le registrazioni delle comunicazioni intercettate sono messe a disposizione dell’imputato e del suo difensore, tali atti non si considerano più coperti da segreto e, di conseguenza, al giornalista è consentito pubblicarne il contenuto.Proprio a causa della delicatezza degli interessi in gioco, il Governo ha approvato una proposta di modifica che, nel prevedere un rafforzamento del complesso delle garanzie di imparzialità, riservatezza e trasparenza – ferma restando la funzionalità dello strumento intercettativo – vieta la pubblicazione degli atti, anche nel contenuto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.Se il progetto dovesse diventare legge, il cittadino non potrà dunque essere informato neanche del contenuto delle intercettazioni concernenti indagini di pubblico interesse.Tale soluzione – che presenta una coerenza senz’altro maggiore con il principio di non colpevolezza rispetto alla disciplina attuale – potrebbe essere addirittura spinta “più in là”, prevedendosi il divieto assoluto di pubblicazione del contenuto di conversazioni o comunicazioni sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Non si tratta, a ben vedere, di frustrare il diritto – pure costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.) – di cronaca o, più in generale, il diritto di informare e di essere informati.Non si vuole mettere in discussione la libertà di stampa.Si tratta, unicamente, di riconoscere la intuibile prevalenza del diritto di ciascun individuo di non subire inutili pregiudizi o violente gogne mediatiche. Roberto SANTORO (Magistrato)