L’AFFIDAMENTO DEI MINORI

Un recente fatto di cronaca – relativo alla vicenda di una bambina nata in conseguenza di uno stupro compiuto da un sacerdote su una suora, successivamente data in affidamento per circa due anni a una coppia di coniugi e che ora dovrà tornare con la sua madre naturale a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione – porta all’attenzione la tematica dell’affido  temporaneo, nonché dei diritti biologici dei genitori naturali. La legge 184/83 (disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) stabilisce che il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia, e solo nel caso in cui il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.

Con l’affidamento, quindi, un minore viene temporaneamente allontanato dalla propria famiglia per essere preso in cura da terzi. Se
i genitori esprimono il loro consenso all’affidamento, esso viene disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;se non c’è il consenso, si pronuncerà sulla necessità dell’affidamento il Tribunale dei Minorenni. E’ importante evidenziare come l’affido costituisca una situazione provvisoria e temporanea; cessato il momento di difficoltà, infatti, avviene il reinserimento del minore nelle propria famiglia. Solo se la situazione di abbandono morale e materiale diviene definitiva, il Giudice dispone l’adozione.
Il provvedimento di affidamento indica tutte le ragioni alla base di tale decisione, la durata, le prescrizioni da osservare a cura dell’affidatario; la durata può essere stabilita per un periodo massimo di ventiquattro mesi, periodo prorogabile ulteriormente a seconda delle esigenze del minore. L’affidatario dovrà mantenere, istruire ed educare il minore, e deve favorire i rapporti del minore con la famiglia di origine, in prospettiva del suo reinserimento; l’affidamento cesserà con il venir meno della situazione di difficoltà per il minore; solo se tale situazione diviene definitiva, il Giudice può disporre un affidamento preadottivo e, successivamente, l’adozione del minore. È necessario, per chi è intenzionato a divenire un soggetto affidatario, avere ben presente la differenza tra tale istituto e l’adozione, al fine di non creare false aspettative: con l’affidamento non vengono meno i legami giuridici e affettivi con i genitori del minore (a differenza dell’adozione) ma la coppia affidataria, anzi, deve favorire tali rapporti con i genitori, in vista del futuro reinserimento del piccolo nella propria famiglia. La sentenza della Cassazione che ha disposto la fine del regime di affidamento ed il ritorno della bambina con la mamma naturale è stata fortemente criticata perchè, a parere di alcuni, non ha considerato l’interesse della minore alla conservazione di un ambiente familiare sereno: la piccola, infatti, per ben due anni ha vissuto in un ambiente familiare capace di garantire alla stessa uno corretto e sereno sviluppo psico fisico, e dovrà ora inserirsi in un altro contesto, comunque estraneo anche se costituito dalla sua madre biologica.
Senza dubbio la vittima di questa vicenda (che probabilmente non è stata correttamente gestita dal punto di vista giuridico) è stata e resterà la minore che, al contrario, è il soggetto che doveva essere tutelato dall’impianto normativo.

Primapagina edizione MAGGIO 2014 – di PUCA Avv. Gianfranco