Il 20 marzo prossimo (salvo rinvii) è il ” D Day” della Mediazione Civile introdotta dal Decreto Legislativo 28/2010: la mediazione, in determinate materie, sarà obbligatoria e condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria. Nelle intenzioni del legislatore essa rappresenta un mezzo per diminuire il carico giudiziario dei Tribunali, e per trovare una definizione della controversia senza giungere nelle aule giudiziarie. La funzione deflattiva è evidenziata da alcuni elementi previsti dal Decreto Legislativo: l’obbligo dell’Avvocato di informare il cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (art.4); la statuizione, in determinati casi (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) del ricorso alla mediazione come condizione di procedibilità (art.5); la previsione di conseguenze circa le spese processuali se la sentenza corrisponda, anche parzialmente, alla proposta del Mediatore non accettata (art.13).
La Mediazione, così come definita dall’art. 1 del D.Lgs., è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; le principale caratteristiche della mediazione sono la sua informalità, la segretezza, la possibilità (o obbligo, se le parti lo richiedono congiuntamente) da parte del Mediatore di formulare una proposta di conciliazione, la sua limitazione nell’ambito dei diritti disponibili. I procedimenti di mediazione civile previsti dal D.Lgs sono sostanzialmente tre: volontario (art. 2) se le parti vi ricorrono per loro volontà comune; obbligatoria (art. 5) nelle materie in cui è condizione di procedibilità; proposta dal Giudice (art. 5) se, in corso di causa, il medesimo Giudice inviti le parti a ricorrere alla mediazione.
Ma cosa è, realmente, la mediazione ?
Essa è un “percorso”, libero da forme, tramite il quale due o più parti in conflitto cercano di comporlo, per il tramite di un Mediatore professionista, vale a dire un terzo soggetto, neutrale ed indipendente, il quale cerca di far dialogare le parti, per farle confrontare e per far emergere gli effettivi interessi e obiettivi; a seguito di una corretta mediazione si può passare da una situazione di conflitto ad una situazione di collaborazione, permettendo di raggiungere un accordo volontario; spesso tale accordo finale, frutto di una condivisione degli interessi, può innovare i rapporti tra le parti, e raggiunge lo scopo di soddisfare tutti gli interessi delle parti stesse. E’ palese, quindi, che non trattasi di una semplice transazione, ma di un accordo raggiunto, tramite l’ausilio del Mediatore, direttamente dalla parti, che segna il passaggio dallo schema win/lose (uno vince e l’altro perde), classico della controversia giudiziaria, allo schema win/win (entrambe le parti vincono), caratteristico della mediazione.
In linea generale, quando c’è una conflitto fra due parti, le parti possono scegliere se collaborare e negoziare, ottenendo entrambe qualcosa (schema win/win) oppure scontrarsi, rischiando inevitabilmente che una delle due parti non ottenga nulla (schema win/lose).
Volutamente nella mediazione si parla di conflitto, e non di controversia o processo, in quanto essa costituisce un mezzo di definizione della lite alternativo al procedimento giudiziario, pur nella indispensabile presenza, in entrambi i casi, di avvocati in grado di dare il giusto ed opportuno supporto alle parti.
Con la Mediazione – e questa è la grande novità per il nostro ordinamento – non si deve individuare chi ha regione e chi ha torto, ma si deve cercare di far emergere i reali interessi in gioco, cercando di far raggiungere alle parti l’accordo migliore per realizzarli.
Naturalmente il ruolo fondamentale per la riuscita di tale ambizioso progetto è nelle mani dei Mediatori, cioè di professionisti che hanno seguito il corso di formazione previsto dalla Decreto Ministeriale n. 180/2010, al quale è affidato il delicato compito di far passare le parti da una visione di conflitto (collegata allo schema win / lose) ad una visione collaborativa nella quale, individuati i veri interessi in gioco, ben si potrebbe e dovrebbe raggiungere un accordo novativo (es.:stipula di un nuovo contratto ed inizio di una collaborazione futura) nell’ottica dello schema win / win; il Mediatore deve avere la capacità di far emergere tutte le informazioni e i dati possibili (specialmente nelle c.d. sessioni separate, in cui incontra separatamente ciascuna delle parti), evidenziando alla parte anche i punti deboli della propria posizione.
Le parti, e i professionisti che le assistono, devono essere consapevoli che sono di fronte ad un Mediatore professionista (e non un Giudice o un Arbitro) che non deve emettere una sentenza nei loro confronti, né deve, in altro modo, giudicarli: in tal modo esse si sentiranno libere di esprimere i loro interessi, ed anche le loro perplessità, così favorendo il Mediatore nell’attività finalizzata al raggiungimento dell’accordo.
Alla base del successo della mediazione c’è, senza dubbio, un profondo cambio di mentalità, che aprirà una grande finestra sul futuro: è necessario promuovere il dialogo e l’ascolto tra le parti in conflitto, per farle giungere ad un equilibrio (l’accordo) che presenterà vantaggi reciproci, con reciproco soddisfacimento dei reali interessi in gioco.