del datore di lavoro, anche se l’infortunio è causato da stato di ebbrezza del lavoratore
La Corte di Cassazione (sentenza n. 36272/12) esamina il problema dell’ individuazione della responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui vittima di un infortunio sia un lavoratore in stato di ebbrezza alcoolica; il Decreto legislativo 81/2008, ha posto a carico del datore di lavoro di verificare, mediante una apposita visita medica, l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di stupefacenti. Secondo la Corte di Cassazione una condotta “maldestra, inavvertita, scoordinata e confusionale da parte del lavoratore, dovuta a stato di ebbrezza alcolica equivale, ai fini dell’individuazione delle responsabilità nel caso di infortunio sul lavoro, ad un comportamento imprudente del lavoratore stesso, per fronteggiare il quale l’obbligo di prevenzione è posto comunque a carico del datore di lavoro”.
Questo il fatto: un datore di lavoro è stato ritenuto responsabile del decesso di un suo dipendente che, mentre svolgeva la sua attività, precipitava da un vano finestra posto a cinque metri di altezza dal suolo, riportando lesioni personali che ne cagionavano la morte; è stato accertato che per eseguire tale lavoro all’esterno del vano, sul lato prospiciente il vuoto, non erano state apprestate opere provvisionali anti infortunistiche. Gli accertamenti non hanno potuto stabilire con assoluta certezza quale specifica operazione il lavoratore stesse eseguendo al momento della caduta, ma è stato acclarato il suo stato di ebbrezza alcolica al momento dell’incidente (il tasso alcolemico era pari a 2,40 grammi al litro), implicante una rilevante alterazione delle performance psicofisiche, con disturbi di equilibrio e sensazione di instabilità. Il lavoratore è precipitato nel vuoto anche perché non erano state allestite le necessarie opere provvisionali antinfortunistiche. Lo stato di ebbrezza è stato ritenuto condizione tale da rendere il lavoratore imprudente e causa concorrente con il fatto ascrivibile al datore di lavoro, in quanto l’osservanza della normativa antinfortunistica è prescritta anche allo scopo di evitare danni, al lavoratore, da propri comportamenti imprudenti o negligenti, con l’esclusione del solo comportamento assolutamente abnorme. La Cassazione ha sostenuto che il vano finestra entro il quale doveva operare il lavoratore infortunato doveva in ogni caso essere provvisto di protezioni sul vuoto e quindi ” ritenuto che l’essersi posto all’opera in stato di ebbrezza rappresenta una condotta colposa del lavoratore (comportamento non considerato abnorme), avente valore di concausa dell’evento prodottosi e come tale non idoneo ad escludere l’efficienza causale dell’inosservanza ascritta al datore di lavoro” ed ha infine concluso per la sussistenza della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per non aver provveduto al meglio all’adozione di misure antinfortunistiche.
di Gianfranco Puca – avvocato e mediatore professionista