Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, entrato in vigore il giorno successivo, all’art. 9 contiene una serie di disposizioni rilevanti per la professione dell’avvocato (e, in genere, per tutte le professioni intellettuali). La maggiore novità è rappresentata dalla abrogazione delle tariffe professionali (e dalla previsione del “preventivo” che il professionista potrà redigere al momento di conferimento dell’incarico). Nasce quindi,
in assenza dei parametri di riferimento, il problema della determinazione dell’onorario. Il decreto risolve il problema stabilendo, in primo luogo, che nella ipotesi in cui il giudice debba liquidare il compenso di un professionista, tale liquidazione dovrà avvenire in base a criteri stabiliti da futuri decreti ministeriali. Se, invece, l’importo degli onorari dovrà essere stabilito tra professionista e cliente, in assenza delle tariffe potrà essere liberamente pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale; in tale ipotesi il professionista dovrà rilasciare il preventivo scritto solo se richiesto dal cliente. Ma quali sono i criteri per stabilire l’importo dell’onorario? Il decreto testualmente stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso … deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. Il criterio generale, dunque, è quello della importanza dell’opera; è del tutto naturale, quindi, che l’onorario che verrà richiesto per una pratica di recupero di un credito sarà inferiore rispetto a quello richiesto per promuovere un giudizio di accertamento tecnico preventivo. Nel primo caso, infatti, il legale dovrà limitarsi ad esaminare la documentazione fornita dal cliente e, sulla base della stessa, redigere un ricorso per ingiunzione di pagamento; nel secondo caso, invece, al legale è affidato il compito di verifi care la sussistenza dei requisiti per ricorrere all’accertamento preventivo (il c.d. “periculum in mora” e il c.d. “fumus boni juris”). Nel preventivo dovranno essere indicate “tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”; in tal modo il cliente sarà in grado di conoscere con precisione l’effettiva somma che dovrà pagare al professionista, senza aumenti non previsti dovuti, ad esempio, al conteggio dell’iva. Poiché il provvedimento sulle liberalizzazioni è un decreto legge, esso dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale (avvenuta il 25.1.2012); la legge di conversione, quindi, ben potrà apportare delle modifi che. Anche se il giudizio defi nitivo sulle liberalizzazioni non può non essere rinviato al momento della approvazione della legge di conversione, sino ad oggi si registrano solo opinioni contrarie al contenuto del decreto che, a parere di molti, non porterà alcun beneficio concreto per il singolo cittadino, ma avvantaggerà solo le grandi imprese; saranno proprio queste ultime, in virtù della loro forza contrattuale, a riuscire ad imporre ai professionisti tariffe bassissime. Ecco, dunque, in sintesi i punti più importanti della riforma. TARIFFE PROFESSIONALI: sono abrogate. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DEL GIUDICE: dovranno essere seguiti i criteri che verranno indicati in futuri decreti ministeriali. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE: al momento del conferimento dell’incarico potrà essere redatto un preventivo scritto, e il compenso potrà variare a seconda della importanza / complessità dell’incarico. DOVERE DI CHIAREZZA: la somma indicata quale compenso del professionista dovrà comprendere oneri, spese e contributi; il cliente, quindi, ha diritto a conoscere con esattezza l’importo che dovrà corrispondere, senza temere eventuali aumenti dovuti, ad esempio, al conteggio dell’iva o della cassa previdenziale. DOVERE DI INFORMAZIONE SULLA COPERTURA ASSICURATIVA: il legale dovrà indicare i dati relativi alla polizza assicurativa stipulata per coprire gli eventuali danni provocati dall’esercizio della sua attività professionale (è la cd polizza per la Responsabilità Civile Professionale).