Il testo del Decreto Legge 1/12 (decreto liberalizzazioni) è stato definitivamente approvato, con modifiche, e pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24.3.12. L’art. 9 riguarda la professione dell’avvocato (e, in genere, tutte le professioni intellettuali) e questi sono i principi fondamentali relativi alle tariffe ed al compenso per l’attività professionale. ABROGAZIONE DELLE TARIFFE – PROROGATIO DELLE TARIFFE LIMITATAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI . Le tariffe professionali sono abrogate. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione (24.3.12) il Ministro competente dovrà determinare i parametri di riferimento in caso di liquidazione del compenso professionale da parte di un organo giurisdizionale. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 1/12 devono continuare ad essere applicate, ma solo limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla entrata in vigore dei decreti ministeriali e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge IL COMPENSO PROFESSIONALE – IL PREVENTIVO DI MASSIMA – LA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE. Il compenso per le prestazioni professionalie’ pattuito con il cliente al momento del conferimento dell’incarico professionale; il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo anche le informazioni utili circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla conclusione dell’incarico stesso. La misura del compenso deve, comunque, essere previamente resa nota con una preventivo di massima, e deve essere adeguata all’importanza dell’opera professionale; per tutte le singole prestazioni devono essere indicate tutte le voci di costo, incluse spese, oneri e contributi. Il professionista deve indicare i dati della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. Alcune osservazioni sulla nuova disciplina. Al professionista, anche se la legge non prevede tale obbligo, è certamente consigliabile redarre per iscritto il “preventivo di massima” nel quale inserire: 1. le indicazioni relative alla copertura assicurativa; 2. le indicazioni relative alla informativa sulla privacy; 3. le indicazioni sull’accesso alla mediazione civile e commerciale (art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/10); 4. la misura del compenso, che dovrà necessariamente essere commisurato alla complessità dell’incarico; proprio in virtù del principio di chiarezza sul quale deve essere basato il rapporto professionista/cliente, il compenso indicato deve comprendere tutti gli oneri di legge (vale a dire, in altri termini, che il compenso indicato deve corrispondere proprio all’importo da fatturare e che verràcorrisposto dal cliente).