Dall’entrata in vigore(21 marzo 2011)dell’obbligatorietà della mediazione civile perdeterminate materie possiamo rilevare,esaminando le informazioni diffuse dal Ministero della Giustizia, un dato abbastanza interessante: se, da un lato, molti non accettano l’invito della controparte a partecipare all’incontro di mediazione, da altro lato, quando l’invito è accettato e ci si siede “intorno ad un tavolo”, nella grande maggioranza dei casi ci si alzerà con una stretta di mano ed un accordo. Se, quindi, per circa il 69% delle mediazioni non vi è l’adesione di una parte (rendendo impossibile, quindi, il raggiungimento dell’accordo) per il restante 30,83 % dimediazioni in cui entrambe le parti si presentano dinanzi al mediatore, una percentuale rilevante del 70,91 % si conclude con un verbale di mediazione positiva, realizzata mediante il raggiungimento di un accordo. Non è facile dire se tale risultato sia un successo o meno e se, eventualmente, tale successo (o meno) sia addebitabile alla figura del Mediatore (che nel 60% dei casi è un Avvocato) ma, comunque, sarà solo il tempo (e il numero di mediazioni positive) a stabilirlo. Però appare possibile rilevare oggettivamente come le reazioni degli operatori del diritto sono state varie, passando dalla avversità assoluta da partedi molti avvocati, alla nascita di iniziative imprenditoriali per la mediazione e la formazione. Quindi -da una parte- il mercato è stato in grado di individuare nuove forme di guadagno e -dall’altra pare- categorie professionali si sono sentite (o sono) dequalificate. Il legislatore, comunque, va avanti con la sua riforma e, da ultimo, con il decreto del Ministro della Giustizia del 6 luglio 2011, n. 145, entrato in vigore il 26 agosto 2011, sono state introdotte alcune innovazioni. Le principali sono: la richiesta di coerenzatra formazione accademica / esperienza del mediatore e l’oggetto della controversia affidata al suo intervento; l’obbligo peri mediatori, nell’arco di un biennio, di seguire come uditori 20 mediazioni presso un organismo diverso da quello di appartenenza (che si aggiunge alle 18 ore di aggiornamento teorico presso il proprio organismo, già prescritte); la revisione delle tariffe dei compensi dei mediatori nei casi di mancata partecipazione alla procedura della parte invitata. Per la mediazione sarebbe auspicabile, accanto ad una presa d’atto di una rivoluzione che – volente o dolente – deve essere accettata, anche la attiva partecipazione dell’Avvocatura – anche in chiave o funzione organizzativa e/o imprenditoriale – vale a dire dell’unico soggetto che, accanto alla Magistratura, è in grado di comprendere le problematiche del processo civile e le eventuali soluzioni, in quanto “vive” ogni giorno i problemi del cittadino che “chiede giustizia” per isuoi piccoli o grandi problemi personali o familiari.