MODELLO F24, nuove regole dal 1 Ottobre

Novità in arrivo per il pagamento dei modelli F24. Attraverso il DL n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014, il legislatore ha introdotto dei limiti alla presentazione del modello F24 cartaceo, favorendo la presentazione telematica.

Oggetto di interesse sono le ipotesi di compensazione con saldo zero o positivo, nonché la presentazione del modello con saldo finale di importo superiore a 1.000 euro: in tutte queste ipotesi, tutti i contribuenti saranno tenuti alla presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati .
Viene esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l’obbligo dell’invio telematico, unica eccezione la presentazione, ancora permessa, del modello F24 che esponga, senza compensazioni, un saldo a debito inferiore a Euro 1.000. L’articolo 11 del DL n. 66/2014 ha introdotto alcune modifiche  alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 241/97, in particolare, ai versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali. Dal 01.10.2014, tutti i modelli F24 contenenti compensazioni, o con un saldo finale superiore a 1.000 euro, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli agenti della riscossione.
La possibilità di presentare il modello cartaceo F24 rimane solo, per i non titolari di partita Iva, nel caso in cui il saldo finale, senza alcuna compensazione, evidenzi un importo inferiore a 1.000,00 Euro.
I nuovi vincoli, riguardano, tre “categorie” di modelli F24:
F.24 CON SALDO A ZERO – I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere fatti pervenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
F24 on line: Hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione. Per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane.
F24 web: consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software.
F24 cumulativo: Incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti.
F24 CON SALDO A DEBITO, MA CON COMPENSAZIONI – Vi rientrano i modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni; sono dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito.
La presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:
dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”; dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.
F24 CON SALDO A DEBITO SUPERIORE A 1.000 EURO, SENZA COMPENSAZIONI.
In tal caso vi è l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà, per tutti i contribuenti (Titolari di partita Iva e non), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni. Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24 evidenzi un importo a debito superiore a 1.000 euro; oppure comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo
finale superiore a 1.000 euro.

PrimaPagina edizione Settembre 2014 – di Laura Di Paolantonio (commercialista)