Unione Europea è riuscita nell’intento di aver staccato la capacità di emissione della moneta dalle autorità nazionali: un mercato unico ed una moneta unica senza Stato unico e senza politica economica unitaria, per non parlare della legislazione. Ciò che è consentito in borsa in Spagna è vietato in Francia, e via diversifi cando. Qualcuno ricorderà che, dopo gli attacchi speculativi del 1992, l’Italia uscì con le ossa rotte dallo SME, il “serpentone monetario” che agganciava le monete dei Paesi UE ad una oscillazione tra un massimo ed un minimo.
Da allora c’è stata una piccola e lenta ripresa fi no al 2000. Poi l’avvento dell’euro, che ha dimezzato il potere d’acquisto degl’italiani costretti ad indebitarsi per mantenere un normale tenore di vita, la speculazione fi nanziaria e una classe politica, bancaria e dirigenziale non sempre all’altezza del compito hanno spinto l’Europa nell’abisso della recessione. La contraddittoria BCE di certo non aiuta, affermando che la monetizzazione del debito dei Paesi membri è proibita dai trattati. Allora, perché sta acquistando i titoli di Stato (200 miliardi) dei Paesi europei in difficoltà? Non è monetizzazione? Il prof. Mario Monti, convocato in gran fretta quale “deus ex machina”, che avrebbe dovuto sbrogliare lacci e lacciuoli di un’Italia ancora ingarbugliata su corporazioni medievali, non è riuscito nel suo intento: l’ennesima manovra dell’esecutivo si accanisce sempre più verso gl’italiani con un notevolissimo aumento della tassazione. Molti i punti importanti della manovra, fra cui la riforma delle pensioni. E’ il caso di esaminarla con ordine. Al comma 2 del Capo IV, articolo 24, viene sancito il passaggio dal 1° gennaio 2012 al sistema contributivo per tutti: significa che la pensione sarà calcolata in media su quanto guadagnato in tutta la vita lavorativa. Al comma 4 s’introduce il principio per il quale il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell’età per il raggiungimento della pensione è incentivato fi no a 70 anni. Il comma 5 abolisce, per le persone che maturano i requisiti per il pensionamento l’odioso sistema delle fi nestre mobili. Il comma 7 generalizza il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia: anzianità contributiva di almeno vent’anni e l’importo della pensione non dev’essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Il comma 9 è una norma di salvaguardia che impone il raggiungimento dell’età di 67 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021. Significa che anche se non scattano glia deguamenti alle speranze di vita, questa soglia dev’essere comunque applicata dal 2022. Il comma 10 stabilisce i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata che sostituisce tutti i preesistentitrattamenti di anzianità. Si può accedere dal 2012 con un’anzianità contributiva di 42 e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.Tali requisiti sono aumentati di un mese nel 2013 e di un mese nel 2014. E’ prevista una penalizzazione del 2% per ogni anno di anticipo da applicare sulla quota retributiva della pensione in caso di pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni. Il comma successivo prevede che per i lavoratori che abbiano cominciato a versare dopo il 1° gennaio 1996, l’accesso alla pensione anticipata può essere conseguito al compimento dei 63 anni e con 20 anni di contribuzione. Il comma 12 e 13 confermano l’adozione del meccanismo di adeguamento alle speranze di vita, che diventa biennale(prima era triennale). Il comma 14 prevede le categorie di lavoratori (quali i collocati in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, in mobilità lunga, lavoratrici col metodo contributivo ecc.) esentati dalla riforma dei requisiti di pensionamento. I commi 16 e 17 estendono il sistema di aggiornamento triennale al coeffi ciente di trasformazione alle età corrispondenti a valori fi no a 70 e vengono modifi cate alcune parti del decreto sui lavori usuranti. Ai commi 18,19 e 20 vengono previsti i regimi di armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione anche per i regimi e gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti differenti da quelli vigenti dall’assicurazione generale obbligatoria. Si aumentano quindi i requisiti minimi per adeguarli a quest’ultima. I commi 21,22 e 23 prevedono un contributo di solidarietà (dall’1/1/2012 al 31/12/2017) a carico degl’iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confl uite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Dall’1/1/2012 le aliquote contributive di fi nanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps sono incrementate dello 0,3% ogni anno fi no al raggiungimento del 24%.