NON PUOI PAGARE L’IVA PER LA CRISI ?

Il cliente più importante di un imprenditore fallisce, e quest’ultimo deve decidere se pagare gli stipendi di Natale ai suoi dipendenti, oppure pagare allo Stato l’IVA.

I dipendenti trovano lo stipendio nella busta paga, ma l’imprenditore viene
sottoposto a processo e condannato.
Sembra una storia di Charles Dickens ma è un fatto reale oggetto di un giudizio (di condanna) dinanzi al Tribunale, confermato dalla Corte di appello di Catania.
La sentenza viene impugnata dinanzi alla Cassazione, poiché la difesa dell’imprenditore ritiene che la sentenza di condanna
sia errata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell’elemento psicologico del reato sulla base di una sola considerazione di carattere formale, costituita appunto dalla ammissione di non aver pagato le imposte, non considerando in alcun modo le motivazioni, le ragioni di tale pagamento omesso.
Nel corso del primo grado la difesa aveva portato la prova che l’imprenditore aveva quasi come unico cliente una società poi fallita in prossimità della scadenza delle tasse; l’imprenditore, non avendo liquidità, né beni da vendere per ricavare denaro, aveva deciso di destinare le poche risorse disponibili al pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali. L’evasione fiscale contestata doveva quindi essere attribuita non ad una gestione economicamente
scorretta, oppure ad un altro scopo truffaldino, ma solo ad una causa di forza maggiore, del tutto indipendente alla volontà dell’imprenditore.

La Cassazione – con sentenza n. 40394 del 30 settembre 2014 – ha rilevato che in questi tempi torna «con una certa frequenza» il tema «della possibilità di affermare la inesigibilità di una condotta di ottemperanza ai tributi da versare allo Stato, per le difficoltà finanziarie» di chi è tenuto al pagamento; casi simili vengono impropriamente indicati come «evasione di sopravvivenza».
Per poter ravvisare la forza maggiore – spiega la Corte – è necessario avere la prova che la violazione della norma penale è dipesa da un evento estraneo dalla sfera di controllo dell’agente, evento che non può ricollegarsi in alcun modo ad una azione o omissione volontaria dell’agente.
I giudici di primo grado non hanno argomentato nulla circa la sussistenza del dolo, solo perché lo stesso imprenditore aveva ammesso di non aver pagato il tributo; in tal caso, volendo seguire la logica della decisione di primo grado, se al mancato versamento si ricollega automaticamente la sussistenza del reato, l’imprenditore ha
di fatto una responsabilità di carattere oggettivo.
L’imprenditore si era difeso sostenendo l’assenza di dolo, in quanto l’omesso versamento era da addebitare solo alla
impossibilità di pagare a causa del fallimento del suo cliente più importante, che aveva prodotto una crisi di liquidità
della ditta, che non ha potuto pagare l’IVA.
La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Catania, rinviando alla stessa corte ma in diversa composizione, la quale non potrà limitarsi ad affermare la sussistenza del dolo solo perché l’imputato aveva ammesso il mancato pagamento delle imposte, ma dovrà verificare se, nel caso concreto, vi sia stata una ipotesi di forza maggiore, costituita dalla impossibilità oggettiva di pagare all’erario il dovuto; in altri termini, per usare le chiare parole della Cassazione, è necessario verificare che la «violazione del precetto penale sia dipesa da un evento decisivo del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto>>.

PrimaPagina, edizione ottobre 2014 – di Avv. Gianfranco Puca