Tra le numerose novità introdotte dalla riforma sul diritto di famiglia regolata dal D.Lgs 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014, curiosa e interessante è senz’altro quella volta a tutelare la stabilità del rapporto tra nonni e nipoti. Il nuovo articolo 317-bis del codice civile sancisce che: “ Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma“. La disposizione, quindi, stabilisce un vero e proprio diritto in capo ai nonni, materni o paterni, di ricorrere al giudice nelle ipotesi in cui venga loro impedito di vedere i nipoti e di mantenere con gi stessi un saldo vincolo affettivo. Va immediatamente chiarito che la riforma non muta la generale previsione
legislativa di intervenire sempre e comunque nell’interesse del minore. A ben vedere, infatti, i provvedimenti sollecitati dai nonni potranno essere emessi solo laddove apportino un concreto ed effettivo beneficio alla vita di relazione del bambino. Pertanto, non di diritto dell’ascendente a godere del rapporto col nipote si deve
parlare, ma di diritto di quest’ultimo ad avere un normale e sano legame con il nonno secondo i comuni principi della tradizione familiare.
La vera novità apportata dalla norma, quindi, risiede nella previsione di un potere di impulso processuale per i nonni mai statuito prima. E infatti, in precedenza, la giurisprudenza della Cassazione aveva negato ai nonni di intervenire nel giudizio di separazione o divorzio in cui si decideva circa l’affidamento del minore e le modalità di visita, proprio in ragione dell’assenza di una puntuale previsione di legge (Cass. Civ. n. 22081/2009 e n. 28902/2011).
Oggi, invece, con l’entrata in vigore della novella, le aule di Tribunale hanno già cominciato ad accogliere le prime iniziative dei nonni. A titolo esemplificativo è il ricorso presentato di recente innanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna dai nonni paterni di una minore, in pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra il figlio e la nuora, per l’adozione dei provvedimenti necessari a disciplinare i tempi e i modi di frequentazione della bambina con loro.
L’azione è di notevole interesse perché, oltre ad essere una delle prime ispirate dalla riforma, ha reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale per dirimere i dubbi relativi a quale giudice compete effettivamente decidere in casi simili: al Tribunale dei minorenni o al Tribunale ordinario. Come accade di fronte a tutte le novità legislative, quindi, non resta che attendere l’interpretazione della giurisprudenza per stabilire l’effettiva portata applicativa della legge e il giusto inquadramento nel sistema normativo vigente