La riforma del lavoro, contenuta nel c.d. “Jobs Act”, nell’andare ad inserire nel nostro ordinamento lavoristico la fattispecie del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tutele crescenti, va ovviamente ad incidere sulla disciplina risarcitoria dettata in materia di licenziamenti illegittimi individuali e collettivi. L’aspetto che certamente balza maggiormente ictu oculi all’evidenza è che la tutela reintegratoria classica, così come era concepita dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012) per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, è ormai divenuta un’eccezione rispetto alle più diffuse
forme di risarcimento economico forfettizzato in relazione all’anzianità di servizio.
Il lavoratore, infatti, avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato con condanna del datore di lavoro ad un risarcimento commisurato a tutte le retribuzioni globali di fatto che il lavoratore avrebbe percepito dalla data dell’illegittimo licenziamento sino alla reintegra (con facoltà in capo al lavoratore di optare per l’indennità sostitutiva della reintegra pari ad ulteriori 15 mensilità) in caso di licenziamenti discriminatori, ritorsivi e nulli.
Invece la reintegra viene eliminata nell’ipotesi di illegittimo licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
In tale ipotesi, infatti, il lavoratore avrà diritto ad un risarcimento di natura esclusivamente economica il cui ammontare varierà in base all’anzianità di servizio.
Il decreto n. 23 del 2015, infatti, in tali casi prevede un’indennità da commisurarsi in base ai seguenti criteri: due mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità avuto riguardo ai criteri previsti dall’art. 2120 c.c.
Il medesimo regime risarcitorio dovrà trovare applicazione in caso di licenziamenti illegittimi intimati per giusta causa ovvero per giustifi cato motivo soggettivo.
La riforma stabilisce che la tutela reintegratoria permane “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustifi cato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.
In questo caso il giudice del lavoro provvede all’annullamento del licenziamento condannando il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato oltre che al pagamento di un’indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell’ef ettiva reintegra dedotto quanto il lavoratore avrebbe
percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
La riforma ha altresì apportato delle rilevanti modifi che al regime risarcitorio introdotto dalla Legge Fornero per il licenziamenti af ltti da vizi formali (carenza di motivazione) o procedurali (intimazione di un licenziamento disciplinare
in assenza delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970).
In queste ipotesi il decreto n. 23 del 2015 prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità crescente di importo pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di dodici
mensilità.
La riforma peraltro, – oltre che a cercare di incentivare la bonaria composizione delle controversie di lavoro prevedendo l’esenzione fi scale e contributiva per l’indennità risarcitoria corrisposta in sede sindacale o presso le Commissioni di Conciliazione istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro ovvero presso le Commissioni di certifi cazione dei contratti di lavoro istituite presso gli Enti Bilaterali – prevede i medesimi principi risarcitori sopra illustrati anche in caso di licenziamenti collettivi illegittimi.
Infatti nel caso in cui vengano illegittimamente licenziati attraverso una procedura di mobilità dei lavoratori subordinati assunti con contratto a tutele crescenti con violazione della procedura o dei criteri di scelta ai medesimi spetterà un trattamento risarcitorio che va da un minimo di quattro a un massimo di 24 mensilità.
La disciplina che ho succintamente delineato trova applicazione unicamente per i lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015.
PrimaPagina, edizione Magg-2015 di Alessio De Iuliis