La legge di Stabilità 2015 riapre i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e per la rideterminazione delle partecipazioni in società.Si sperava da più parti in una stabilizzazione della norma, ma nel paese dai mille rinvii, dalle mille proroghe, è un sogno ambito e solo sperato.
Il 1° Gennaio 2015 è la nuova data di riferimento per il possesso di tali beni non si rilevano novità circa i termini e le modalità applicative della norma.
La rivalutazione riguarda terreni, agricoli ed edificabili posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. La rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate, sia qualificate che non qualificate, riguarda quelle possedute alla data del 01/01/2015 da persone fisiche.
Rivalutare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni è un’opportunità da cogliere per ridurre il carico fiscale in caso di cessione dei terreni e/o delle partecipazioni.
Possono avvantaggiarsi dell’opzione: Le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni fuori del regime d’impresa; Le società semplici e soggetti assimilati;
Gli enti non commerciali per i beni fuori dall’esercizio dell’attività commerciale;
I soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.
La rivalutazione, ma forse è corretto parlare di rideterminazione, perché la stima potrà anche essere al ribasso, per l’adeguamento ai valori di mercato, può riguardare anche beni già affrancati tramite altre agevolazioni.
In tale caso si dovrà procedere a scomputare quanto già versato. Entro il 30/06/2015 i contribuenti che alla data del 1° gennaio 2015 possiedono partecipazioni e terreni possono decidere di avvalersi della facoltà di rivalutare gli stessi facendo redigere una perizia giurata di stima che attesti e giustifichi il valore degli stessi beni, tale perizia
dovrà essere asseverata entro la stessa data e dovrà essere versata un’imposta sostitutiva pari al:
4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
8% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate ed i terreni.
È possibile effettuare un pagamento rateizzato alle seguenti date: 30/06/2015-30/06/2016-30/06/2017.
In questo caso all’imposta sostitutiva dovuta saranno aggiunti gli interessi nella misura del 3% nnuo. La perizia giurata di stima dovrà essere conservata dal contribuente e sarà utile in caso di accessi e riscontri da parte
dell’agenzia delle entrate, dovrà infatti essere esibita previa richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
I valori così determinati dovranno essere indicati nella successiva dichiarazione dei redditi 2015, seppur l’omissione di tale adempimento non pregiudica gli effetti dell’operazione ma ne comporta una sanzione per violazione formale da 258 a 2.065 euro, in base all’articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997.
PrimaPagina edizione 2015 – di Laura Di Paolantonio