La disciplina relativa alle responsabilità genitoriale (in passato indicata come potestà genitoriale) è stata modificata dalla legge 154/13, entrata in vigore un data 7/2/14, e prevede che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti signi fi cativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quando la coppia “scoppia”, vale a dire in ipotesi di separazione e divorzio, il giudice deve comunque garantire che il minore mantenga il rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun genitore, e, a tale scopo, deve valutare prioritariamente la possibilità che i fi gli minori restino affidati a entrambi i genitori, e solo se ciò non è possibile sarà chiamato a stabilire a quale genitore dovranno essere affi dati i fi gli, determinando tempi e modi per la frequentazione ed il mantenimento del minore da parte dell’altro genitore.
La regola da applicare in caso di separazione, quindi, è quella dell’affido condiviso, che incentiva la bigenitorialitá e
la collaborazione tra i genitori: in estrema sintesi con l’affido condiviso tutte le decisioni di maggiore interesse nella vita dei figli (istruzione, educazione, salute) devono essere prese congiuntamente da entrambi i genitori; le singole questioni relative all’ordinaria amministrazione, invece, possono essere prese anche singolarmente. L’affido condiviso è quindi un istituto progettato per tutelare l’interesse dei figli, che hanno il diritto di avere sempre due genitori corresponsabili della loro educazione e mantenimento, nonostante non siano più una coppia.
L’affi damento condiviso può essere essere negato solo quando quando un genitore pone in essere atti nocivi alla
salute fi sica e psichica del figlio; in tale ipotesi verrà stabilito l’affido esclusivo a favore dell’altro genitore.
Il Tribunale di Catania ha di recente (con l’ordinanza del 25.9.14) affrontato un caso concreto di revoca dell’affido condiviso a causa del consumo di cannabis da parte del padre.
Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale era emerso che il padre lasciava le cartine con la sostanza liberamente in casa, quindi alla portata del minore. Non solo, anche gli strumenti per la preparazione degli spinelli erano lasciati incustoditi, e quindi anche a disposizione del figlio.
Il giudice, previa revoca dell’affido condiviso, ha stabilito quello esclusivo a favore della madre, stabilendo che solo la prova di aver smesso il consumo di cannabis avrebbe permesso di riesaminare la possibilità dell’affi damento condiviso; in tal caso, per permettere di rivalutare la posizione del genitore, sarebbe stato necessario non il certifi cato del medico di famiglia, ma quello più attendibile ed affidabile del servizio sanitario nazionale.
Ad ogni modo non è stata eliminata la possibilità di frequentazione della minore da parte del padre (ipotesi estrema
applicabile solo se il padre costituisce un pericolo concreto per la salute fi sica e psichica del minore) ma il giudice
ha stabilito che gli incontri dovevano svolgersi presso il domicilio materno, per garantire alla piccola di vedere il padre in un luogo familiare e protetto.
Il Giudice ha probabilmente considerato (oltre alla oggettiva pericolosità della situazione) che i bambini “fanno ciò che vedono” e possono quindi considerare come normale (ed imitabile) qualsiasi atteggiamento genitoriale, come, appunto, quello di consumare cannabis o altra sostanza stupefacente.
PrimaPagina, edizione novembre 2014 – di Avv. Gianfranco Puca