SEPARAZIONE E DIVORZIO SENZA TRIBUNALE ? DA OGGI SI PUO’,

MA CON QUALCHE LIMITE.

Il 13.9.14 è entrato in vigore il decreto legge 132/14 dal significativo titolo “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”: lo scopo dichiarato è quello di  degiurisdizionalizzazione, vale a dire evitare il ricorso al Tribunale e risolvere le potenziali liti in modo alternativo.

L’art. 6 prevede la possibilità di raggiungere un accordo (indicato come “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”) dinanzi ad un Avvocato se una coppia ha intenzione di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.

QUANDO E’ POSSIBILE SEPARARSI O DIVORZIARE SENZA RICORRERE AL TRIBUNALE ?

E’ possibile solo se la coppia ha raggiunto un accordo circa i termini di separazione / divorzio; se non vi è l’accordo è necessario rivolgersi al Tribunale che deciderà le condizioni di separazione o divorzio.

QUANDO NON E’ POSSIBILE APPLICARE LA NUOVA NORMA ?

Se ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti non è possibile stipulare l’accordo dinanzi all’Avvocato, me è necessario ricorrere al Tribunale.

QUALE VALORE HA L’ACCORDO RAGGIUNTO ?

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono la separazione o il divorzio, o le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio; in altri termini costituisce titolo esecutivo utilizzabile se l’altra parte è inadempiente (es. non paga il mantenimento della moglie).

CHE RESPONSABILITA HA L’AVVOCATO ?

L’avvocato deve trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell’accordo, autenticata dallo stesso legale; in caso di violazione di tale obbligo è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.

Si noti che il provvedimento che introduce la riforma è un decreto legge, che può essere modificato integrato dalla legge di conversione.

In breve.

E’ possibile separarsi o divorziare senza passare per il Tribunale, ma dinanzi ad un Avvocato, solo se la coppia ha raggiunto un accordo sulla separazione/divorzio e se non ci sono figli (ovvero se i figli sono maggiorenni, capaci ed economicamente indipendenti).

L’accordo ha gli stessi effetti di una sentenza, e deve essere trasmesso a cura dell’Avvocato all’ufficiale dello stato civile del Comune; se l’avvocato non trasmette l’accordo subisce una sanzione pecuniaria sino a 50.000,00 euro.

PrimaPaginaWeb 17.09.2014, di Avv.  Gianfranco PUCA