Con la separazione dei coniugi (ovvero con la separazione di una coppia di fatto) sorgono problematiche relative alla possibilità di frequentazione dei bambini da parte dei nonni (e degli altri parenti). Prima della Legge 54/2006 (cd legge sull’affido condiviso dei figli) la giurisprudenza non ha mai qualificato la possibilità dei nonni di frequentare i nipoti come vero e proprio diritto soggettivo,
limitandosi ad indicarla (mutuando una terminologia di diritto amministrativo) come interesse legittimo (ved. Tribunale Messina, 19.3.2001 e Tribunale Messina 10.1.2006) La nuova normativa del 2006 non ha chiarito la situazione, ma si è limitata a stabilire che i minori hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori, ed un rapporto significativo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nonostante il termine”diritto” venga utilizzato sia nei confronti dei genitori e sia nei confronti degli ascendenti, non è possibile concludere circa l’esistenza di un vero e proprio “diritto di visita” degli ascendenti, e ciò nonostante diverse norme contenute nel codice civile, nonché in una legge speciale (la n.149/2001 sulle adozioni) che, invece attribuiscono specifica rilevanza ai nonni. La Legge 149/2001, infatti, evidenzia in diverse disposizioni l’importanza degli ascendenti , in relazione alla assistenza morale e materiale; inoltre devono essere sentiti nelle procedure di adozione. Tra le norme codicistiche, ad esempio, l’art. 148 cc stabilisce che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti” per mantenere, istruire ed educare la prole “gli altri ascendenti … sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari, affi nchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. Da un lato, quindi, è innegabile l’importanza dei nonni (e tale importanza viene più vole evidenziata dalla legge) ma, da altro lato, il loro interesse a partecipare alla vita dei nipoti (in ipotesi di crisi della famiglia e separazione della coppia) non assume la dignità giuridica di diritto soggettivo. La lacuna di tutela legislativa degli ascendenti non è stata colmata dalla giurisprudenza. La Cassazione, infatti, ha negato la possibilità agli ascendenti di intervenire nel processo tra i genitori, al fine di tutelare il loro diritto di visita (ved. Cass. Civ. 17.1.96, n. 364 e Cass. Civ. 16.10.09 n. 22081). Più “sensibile” appare la giurisprudenza di merito (Tribunale Firenze 22.4.2006) che ha ritenuto ammissibile l’intervento degli ascendenti nel giudizio di separazione tra i coniugi, a sostegno delle ragioni di una delle parti (intervento adesivo). La Corte di Cassazione, però, è di recente intervenuta di nuovo sull’argomento (sentenza n. 28902/2011) facendo rilevare, in sostanza, come la legge 54/2006 tuteli solo di fatto i rapporti fra nonni e nipoti, non prevedendo invece un’ azione diretta degli ascendenti e degli altri familiari per regolare le visite con i bambini; secondo la Cassazione, infatti, i nonni non possono agire nel giudizio di separazione per richiedere la regolamentazione del loro diritto di visita ai nipoti. La Cassazione ha stabilito questo principio confermando il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., 16 ottobre 2009, n. 22081, sopra indicata) secondo cui la legge 54/2006, che ha ha novellato l’art. 155 c.c., < figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, affi da al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affi damento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto a una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio … e non consente per tanto di ravvisare diritti … che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari … ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneoa fondare un intervento “ad adiuvandum” >>. La conclusione dei Giudice della Cassazione è la seguente: <<.. in assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario degli ascendenti … non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separazione e divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata da forme … che non prevedono la loro assunzione di parte, né uno specifico diritto di difesa, come avviene nei procedimenti di adozione>> La conclusione non è condivisibile da molti, a partire da chi scrive, ma, ad ogni modo, può e deve essere interpretata come “suggerimento” al Legislatore affinchè provveda ad emanare delle norme che rendano effettivo (e azionabile dinanzi ad un Giudice) il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti / figli di coppie separate.