Il caso: la ditta appaltatrice di lavori presso un condominio chiede ed ottiene dal Tribunale una ingiunzione di pagamento contro il condominio stesso e contro alcuni condomini, in relazione al pagamento di una parte residuale del proprio credito per i lavori effettuati. Il decreto ingiuntivo viene impugnato da alcuni condomini che lamentano di aver adempiuto regolarmente al pagamento della loro quota condominiale, ed il Tribunale accoglie tale tesi, revocando il decreto ingiuntivo. La sentenza viene appellata dalla ditta e l’appello viene respinto, con conferma della sentenza del Tribunale. La ditta ricorre in Cassazione, la quale respinge il ricorso (confermando la decisione del Tribunale) affermando che La sentenza della Cassazione civile, a Sezioni unite, n. 9148/2008: la fine della solidarietà passiva e l’affermazione della parziarietà. Per i debiti del condominio vigeva in passato il principio della solidarietà passiva: il creditore poteva agire esecutivamente nei confronti di ciascun condomino per ottenere il ristoro del proprio diritto di credito, salva l’azione di regresso del condomino esecutato nei confronti degli altri condomini per il recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto alla propria quota di ompetenza. Tale principio garantiva in maniera incisiva il diritto del creditore del condominio, il quale poteva aggredire direttamente il patrimonio del singolo condomino sino alla concorrenza del proprio credito. Il “cambio” è avvenuto con la sentenza n. 9148/2008, pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite, la quale a così risolto i contrasti giurisprudenziali in materia di solidarietà nelle obbligazioni condominiali. Dopo tale sentenza, in ipotesi in cui il condominio si renda moroso nei pagamenti (ad esempio per lavori di ristrutturazioni dell’immobile) il creditore (la ditta appaltatrice) potrà esigere il pagamento solo dai condomini che non hanno versato la loro quota, che rischiano anche il pignoramento della loro unità immobiliare, mentre i restanti condomini, in regola con i pagamenti, non potranno essere chiamati in giudizio dal creditore. Prima della indicata sentenza, vigeva il principio della responsabilità “solidale”: in caso di morosità del condominio (perchè, appunto, non tutti hanno pagato le proprie quote e l’amministratore non è in grado di pagare integralmente il debito) il creditore (nell’esempio indicato la ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione) poteva agire contro l’intero condominio e contro i singoli condomini (anche quelli in regola con il pagamento delle quote). Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, invece, chi ha pagato regolarmente la propria quota non potrà essere citato in giudizio dal creditore, il quale potrà agire solo contro i soggetti morosi. La Corte di Cassazione (decidendo con la sentenza n. 9148/2008 relativamente ad un ricorso proposto da una impresa che pretendeva in giudizio il pagamento di lavori eseguiti e non contestati, ma non pagati integralmente) ha stabilito il principio per cui devono essere condannati a pagare solo i singoli condomini morosi, e non anche gli altri in regola con il pagamento delle quote. Per la Cassazione non è applicabile il principio della responsabilità solidale, ma ciascun condomino deve rispondere del debito complessivo solo ed esclusivamente in proporzione alle rispettive quote. La Corte ha sancito che, nei casi in cui l’obbligazione è divisibile (e tale è quella del pagamento di un debito dell’intero condominio, in quanto tale debito deve essere ripartito in base ai millesimi di ciascun condominio) il principio della solidarietà passiva deve essere coordinato con quello della divisibilità, in base al quale ciascun debitore risponde solo della sua parte. In termini concreti il creditore non potrà ottenere la condanna del condominio ed il relativo pagamento integrale della propria pretesa, salva la possibilità dei condomini che hanno pagato oltre la loro quota di rivalersi contro quelli morosi, ma potrà agire solo contro i morosi senza coinvolgere gli altri in regola con i pagamenti delle quote condominiali. Il creditore, quindi, ottenuta “la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”.